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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24999/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Sabrina Fulle (sentenza del Tribunale di Vicenza del 14/01/2009, irrevocabile il 19/04/2012) in ragione di un successivo delitto commesso il 23/03/2016 per il quale il Tribunale di Verona ha emesso sentenza il 21/06/2016 con passaggio in giudicato il 16/10/2018. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta sostenendo che il ritardo nel deposito/ notifica della motivazione (che aveva spostato il passaggio in giudicato) non poteva nuocere all'imputata e che, se la sentenza fosse stata depositata tempestivamente, il reato del 23/03/2016 sarebbe stato commesso oltre il quinquennio di cui all'art. 168 c.p., quindi senza effetti sulla revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, ai fini del calcolo del quinquennio previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., conta la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; il tempo intercorso per il deposito della motivazione o altre dilazioni processuali non incidono sul computo e non possono essere invocati per sviare la revoca. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame della richiesta del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Il quinquennio per valutare la revoca della sospensione condizionale si calcola a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; sono irrilevanti i tempi intercorsi tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione o altri ritardi processuali.

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Garantisce l'avviso di deposito all'imputato, da cui decorrono i termini di impugnazione; il tardivo deposito non priva di questa garanzia e non comporta pregiudizio automatico all'imputato sul piano processuale.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i termini di impugnazione a favore dell'imputato decorrenti dall'avviso di deposito; conferma l'importanza della data di avviso/decorrenza dei termini e non del mero deposito tardivo quale elemento idoneo a modificare il computo del quinquennio di cui all'art. 168 c.p.

  • art. 157 e segg., cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione del reato, richiamate per distinguere effetti della prescrizione da quelli relativi al calcolo del termine quinquennale per la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 344-bis, cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini processuali, richiamata per evidenziare che i rimedi/processi previsti dalla legge disciplinano le conseguenze dei ritardi e che tali ritardi non devono automaticamente favorire l'imputato nel calcolo del quinquennio di cui all'art. 168 c.p.

Massime di principio

  • Per valutare la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., il termine quinquennale si calcola dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, e non dalla prima applicazione o dalla data di lettura del dispositivo.
  • I ritardi nel deposito della motivazione o nelle notifiche imputabili all'ufficio giudiziario non incidono sul computo del quinquennio utile ai fini della revoca; tali ritardi non devono avvantaggiare l'imputato nel prevenire la revoca.
  • Le garanzie processuali (avviso di deposito e termini di impugnazione) e gli istituti come prescrizione e improcedibilità sono distinti e disciplinati dalla legge: eventuali conseguenze dei ritardi vanno valutate nei loro ambiti specifici, non come motivo per variare il calcolo dell'art. 168 c.p.
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero deve fare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza per verificare la sussistenza del quinquennio; il giudice dell'esecuzione non può basare il rigetto su ipotesi alternative circa tempi di deposito che non si sono verificati.
  • Se sussistono ritardi ingiustificati nel deposito della motivazione, le vie di rimedio o le responsabilità vanno valutate separatamente (eventuali rilievi disciplinari o rimedi procedurali), ma non devono impedire l'esame sostanziale della richiesta di revoca quando il passaggio in giudicato ricade nei termini previsti dalla norma.

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