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Sentenza

Sentenza n. 3451/2026 - Milano, Sezione 2

per la condanna - del Comune di Milano alla restituzione alla Società SIT Immobiliare S.r.l. della somma di € 353.142,62, dalla stessa versata a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e tassa smaltimento rifiuti) per un intervento edilizio nel Complesso immobiliare sito in Milano, Via Watt n. 15, rimasto in ampia parte ineseguito; quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Direzione Razionalizzazione Procedure Amministrative, Unità Servizi Tecnici Generali, prot. 08/10/2024.0513438.U.U, ricevuto con p.e.c. dell’8 ottobre 2024, a mezzo del quale è stata rigettata l’istanza della Società ricorrente di restituzione della somma di € 353.142,62, versata a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e tassa smaltimento rifiuti) per la parte non realizzata dell’intervento edilizio nel Complesso immobiliare sito in Milano, Via Watt n. 15; - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; - e per la condanna del Comune di Milano alla restituzione alla Società ricorrente della predetta somma pari a € 353.142,62, con interessi legali dalla data di proposizione della richiesta di restituzione (6.11.2020) al saldo.

Giustizia amministrativa202402340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Diniego di restituzione parziale del contributo di costruzione versato per la parte asseritamente non realizzata di un soppalco edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la restituzione di € 353.142,62, corrispondenti alla quota del contributo di costruzione versata per la parte di un intervento edilizio asseritamente non eseguita. L'intervento, oggetto di DIA del 13 aprile 2010, prevedeva un soppalco con superficie lorda di pavimento di circa 2.185 mq; la società sosteneva di averne realizzati soltanto circa 287,20 mq. Dopo l'inerzia del Comune sulla richiesta di restituzione del 6 novembre 2020 e sul sollecito dell'11 luglio 2023, è stato impugnato il diniego espresso dell'8 ottobre 2024. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 380/2001, la mancata applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., l'assenza di un titolo giustificativo per la ritenzione della somma, nonché, con motivi aggiunti, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. La ricorrente fondava la pretesa sulle tavole aggiornate del 2020, sulla variazione catastale del 2020 e sulla SCIA per l'agibilità presentata nel dicembre 2020, riferita alla fine lavori del 2013.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il Comune aveva legittimamente negato la restituzione perché la documentazione prodotta dalla stessa società nel 2013 attestava la realizzazione del soppalco nella consistenza sostanzialmente corrispondente al titolo edilizio: il DOCFA 2013 indicava superfici soppalcate pari a circa 2.177,67 mq. La successiva variazione catastale del 2020, indicante una superficie molto inferiore, non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di uno specifico titolo edilizio, a dimostrare che il soppalco fosse stato ridotto o non fosse stato integralmente realizzato fino a quel momento. Il giudice ha ricordato che l'accatastamento, fondato sulle autodichiarazioni degli interessati, non prova la conformità edilizia né legittima opere prive di titolo. Parimenti, la comunicazione libera del 2020, resa oltre sette anni dopo la conclusione dei lavori, non poteva sostituire la modulistica e gli adempimenti tipici previsti dalla disciplina edilizia. La SCIA per l'agibilità è finalizzata ad attestare l'agibilità dell'immobile e non la sua regolarità edilizia; il suo mancato tempestivo controllo non preclude quindi la verifica della conformità del manufatto e non supera il contenuto della precedente documentazione catastale o della DIA. L'onere di provare la consistenza dell'immobile gravava sulla società e richiedeva elementi documentali o oggettivi concreti, non mere ricostruzioni inferenziali contrastanti con i dati formali acquisiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 380/2001

    La pretesa restitutoria del contributo di costruzione è stata valutata in relazione alla consistenza effettiva dell'intervento edilizio e alla prova della parte eventualmente non realizzata.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento della ripetizione dell'indebito, ma ritenuto non applicabile in assenza della prova dell'indebita ritenzione della quota di contributo.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'arricchimento senza causa, senza che ne siano stati ravvisati i presupposti.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune e dal giudice per escludere che le tavole presentate tardivamente nel 2020 potessero assumere validamente la funzione di variante edilizia.

Massime di principio

  • La restituzione della quota di contributo di costruzione riferibile a opere asseritamente non realizzate presuppone la prova concreta, documentale o comunque oggettiva, della minore consistenza dell'intervento rispetto a quella risultante dal titolo edilizio e dagli atti formalmente acquisiti al procedimento.
  • L'accatastamento, fondato sulle dichiarazioni degli interessati, non dimostra di per sé la conformità o la non conformità edilizia dell'immobile e non può legittimare opere prive di uno specifico titolo abilitativo.
  • Una comunicazione resa in forma libera e tardivamente non può sostituire la modulistica e gli adempimenti tipici prescritti dalla disciplina edilizia per documentare una variante o la parziale realizzazione di un intervento.
  • La SCIA per l'agibilità attesta l'agibilità dell'immobile, ma non la sua regolarità edilizia; il mancato esercizio dei controlli comunali sulla SCIA non preclude quindi la successiva verifica della conformità del manufatto né modifica il contenuto del titolo edilizio.
  • A fronte di documentazione oggettiva e formalmente acquisita che attesti la consistenza dell'intervento edilizio, non possono prevalere mere supposizioni o ricostruzioni indiziarie incompatibili con quei dati; l'onere probatorio grava sul privato che chiede la restituzione del contributo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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