Cassazione Civile, Ordinanza n. 12640/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex marito per la restituzione di euro 30.000 che egli assumeva di aver versato, prima del matrimonio, alla futura moglie a titolo di mutuo per la ristrutturazione di un immobile. L'opponente ha contestato l'esistenza del prestito sostenendo che la somma non fosse provata come mutuo e che, in ogni caso, si trattasse di attribuzioni riconducibili a liberalità o a obbligazioni naturali nell'ambito del rapporto affettivo e convivenziale. In appello, il credito è stato ritenuto provato sulla base delle matrici degli assegni firmate dall'opponente, con indicazione di data, importo e destinazione, e delle dichiarazioni testimoniali circa il riconoscimento dell'obbligo di restituzione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova e per avere la Corte desunto il mutuo da documenti non idonei; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'uso di testimonianze asseritamente de relato e per la mancata considerazione dell'inattendibilità di una deposizione; violazione dell'art. 2721 c.c. per l'ammissibilità della prova testimoniale oltre i limiti di valore; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato apprezzamento di elementi che avrebbero dimostrato la capacità autonoma della ricorrente di sostenere la ristrutturazione; violazione degli artt. 143 e 203 c.c. per la qualificazione della dazione come prestito anziché come obbligazione naturale derivante dai doveri morali e di assistenza reciproca. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando che la prova del mutuo era stata tratta da un insieme di elementi documentali e testimoniali, che la doglianza sull'art. 2697 c.c. non poteva tradursi in critica della valutazione probatoria, che la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non denunciava l'uso di prove illegali ma soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio, che la questione dell'art. 2721 c.c. era tardiva e non autosufficiente, e che la qualificazione come prestito era coerente con la non proporzione delle elargizioni rispetto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e con il principio secondo cui l'attribuzione patrimoniale al convivente integra obbligazione naturale solo se adeguata e proporzionata alle circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda monitoria dell'ex marito e respinto l'opposizione dell'ex moglie, ritenendo provata la dazione della somma a titolo di mutuo e corretta l'esclusione della natura di liberalità o di obbligazione naturale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova è invocabile per denunciare un'erronea ripartizione del carico probatorio, non per contestare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e la conclusione raggiunta sull'esistenza del credito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 2721 c.c.
I limiti di valore della prova testimoniale sono posti nell'interesse delle parti e la relativa eccezione deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di merito; se non lo è, la nullità si sana e la questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 143 c.c.
I doveri morali e di assistenza reciproca tra coniugi/conviventi non giustificano automaticamente qualsiasi attribuzione patrimoniale; occorre verificare la proporzione e adeguatezza della prestazione rispetto alle circostanze e alle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
art. 203 c.c.
La ricorrente lo richiama per sostenere la natura di obbligazione naturale dell'attribuzione; la Corte ne esclude l'applicazione perché la dazione è stata qualificata come prestito, non come adempimento spontaneo di un dovere morale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, ma solo per censurare un'erronea distribuzione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili; non è sufficiente contestare la selezione o la lettura delle prove.
- I limiti di ammissibilità della prova testimoniale per ragioni di valore non sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado: devono essere eccepiti tempestivamente nel giudizio di merito, altrimenti la relativa nullità si sana.
- L'attribuzione patrimoniale tra conviventi o futuri coniugi può essere qualificata come adempimento di obbligazione naturale solo se risulta adeguata e proporzionata alle condizioni economiche e sociali del solvens e alle circostanze concrete; in difetto, può essere correttamente qualificata come prestito o altra attribuzione non gratuita.
- In sede di legittimità la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non si confronta con la motivazione decisiva, è inammissibile.
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