Cassazione Penale, Sentenza n. 35410/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e per avere la Corte deciso il giudizio in forma scritta nonostante l'imputato avesse tempestivamente richiesto, da detenuto, di presenziare personalmente all'udienza dichiarante la trattazione orale. La doglianza si fonda sulla previsione dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137/2020 (conv. in legge n.176/2020) secondo cui la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che l'imputato deve formulare la richiesta di partecipazione "a mezzo del difensore"; la difesa ha inoltre richiamato un precedente (Sez. 6, n. 15139/2021) che in casi analoghi aveva ritenuto legittima la richiesta personale dell'imputato detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di procedere per iscritto in mancanza della prova di una tempestiva richiesta, formulata per iscritto dal difensore o dal pubblico ministero, di trattazione orale entro il termine perentorio di 15 giorni liberi. La richiesta personale inviata dall'imputato detenuto non sostituisce la formale richiesta del difensore ai sensi della normativa citata; pertanto non sussiste nullità dell'udienza né della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza
La Corte interpreta la norma nel senso che la richiesta di trattazione orale deve essere prodotta per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio; la richiesta di partecipazione dell'imputato deve essere formulata tramite il difensore e la richiesta personale del detenuto non sostituisce quella difensiva
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020
Norma richiamata per regolare la possibilità di trattare per iscritto le impugnazioni in periodo emergenziale; la Corte rileva che in mancanza di richiesta per l'orale il procedimento può svolgersi in forma scritta
art. 420 ter cod. proc. pen.
La censura è formulata come violazione di questa norma, ma la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato alla luce delle specifiche disposizioni speciali (art. 23-bis) sul regime della trattazione orale in appello
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cassazionale
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la determinazione dell'onere a carico del ricorrente in assenza di prova di colpa grave nella presentazione dell'impugnazione, pur disponendo un versamento equitativo alla cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (Zitouni Najeh Ben Tahar, Rv. 283143 - 01)
Decisione citata dalla difesa che aveva riconosciuto la legittimità di una richiesta di partecipazione formulata personalmente dal detenuto in un caso analogo; la Corte di Cassazione distingue quel precedente, ritenendo che non possa valere a derogare l'espresso dettato di art. 23-bis circa la necessità che la scelta procedurale sia esercitata dal difensore o dal pubblico ministero
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati nella difesa)
I principi del giusto processo e del diritto alla partecipazione sono invocati dalla difesa ma, secondo la Corte, non sono stato violati quando la normativa procedurale speciale non è stata rispettata dalla difesa e manchi la richiesta formale nei termini
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale in appello, ove prevista dall'art. 23-bis, deve essere presentata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; una richiesta personale del detenuto non sostituisce tale adempimento.
- In mancanza di una tempestiva richiesta formale di trattazione orale da parte del difensore o del pubblico ministero, il giudice può procedere con la trattazione scritta (rito camerale) e la successiva domanda di partecipazione dell'imputato è generalmente irricevibile.
- La scelta di optare per il rito orale è una prerogativa processuale del difensore (o del pubblico ministero): il difensore deve curare il deposito e conservare la prova dell'avvenuta trasmissione (PEC, ricevute) entro i termini perentori.
- Se si ritiene violato il diritto di partecipazione, è necessario dimostrare non solo la volontà dell'imputato di partecipare ma anche l'inosservanza della regola procedurale da parte della difesa o del pubblico ministero; la Corte di Cassazione dà rilievo primario al rispetto delle specifiche norme procedurali vigenti.
- Prassi cautelativa: quando l'imputato detenuto invia una richiesta personale dall'istituto, il difensore dovrebbe tempestivamente integrare e protocollare formalmente la richiesta di partecipazione o la richiesta di trattazione orale entro il termine dei 15 giorni, allegando copia della comunicazione del detenuto, per evitare l'irricevibilità della domanda.
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