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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28070/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato nel 2000 per un importo di 1.290.000 euro, da erogarsi in tre tranche. La mutuataria ha agito contro l’istituto finanziatore chiedendo la condanna al pagamento della terza tranche, sostenendo che la banca avesse ingiustificatamente omesso l’erogazione dell’ultima quota, e domandando anche il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal ritardo/inadempimento. La banca si è difesa richiamando inadempimenti della mutuataria, in particolare il mancato pagamento di rate e interessi di preammortamento, e ha opposto la decadenza dal beneficio del termine. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la mutuataria ha censurato, da un lato, l’interpretazione delle clausole contrattuali e la disciplina della condizione cui era subordinata l’erogazione della terza tranche, invocando l’operatività degli artt. 1353, 1359, 1360 e 1460 c.c. e sostenendo che la banca, già inadempiente, non potesse rifiutare il pagamento; dall’altro lato, ha dedotto che l’eccezione di inadempimento non poteva essere validamente proposta dalla banca perché tardivamente costituitasi, con conseguente decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c. La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale e quello incidentale della banca sulle spese. In cassazione la società mutuataria ha riproposto due motivi: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sulla condizione, sulla retroattività e sull’eccezione di inadempimento; e violazione delle norme processuali sulla decadenza del convenuto dalla proposizione di eccezioni per tardiva costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché si risolveva in una critica alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito, senza una puntuale confutazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, rilevando che l’eccezione di inadempimento era stata trattata nel merito dal giudice di primo grado e che, comunque, la censura non superava il rilievo del giudicato formatosi su alcuni capi non impugnati specificamente. La decisione finale è stata quindi il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della valutazione del fatto è questione di merito; il motivo deve essere specifico e puntuale.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e confrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera indicazione delle norme asseritamente violate.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c.

    richiamati come norme di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 1469 quater c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo interpretativo, senza che la Corte ne abbia svolto un autonomo esame di merito.

  • artt. 1353 c.c., 1359 c.c., 1360 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la retroattività della condizione; la Corte ha escluso che nel caso concreto potesse operare una retrodatazione degli effetti alla data di stipula o al settembre 2002, data di avveramento della condizione, richiamando la natura del rapporto e il diverso momento di efficacia dell’erogazione.

  • artt. 1453 c.c., 1455 c.c., 1456 c.c.

    citati dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivi ai fini della pronuncia, che si è concentrata sulla specificità del ricorso e sulla corretta ricostruzione del rapporto.

  • art. 1460 c.c.

    l’exceptio inadimpleti contractus è qualificata come eccezione in senso proprio, rimessa all’iniziativa della parte interessata; la Corte chiarisce che la sua deduzione non è soggetta alle preclusioni proprie delle mere difese, ma può essere fatta valere anche in appello.

  • artt. 166 c.p.c. e 167, comma 2, c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere la decadenza del convenuto; la Corte esclude che l’eccezione di inadempimento sia soggetta a tali preclusioni nei termini prospettati.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte per collocare temporalmente la possibilità di articolare le difese, ma senza accoglimento della tesi della ricorrente.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione della sentenza di merito, evidenziando l’errore della Corte territoriale nella qualificazione dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la censura, pur formalmente incardinata come error iuris, mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze di causa e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Il motivo per violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e il concreto contrasto tra esse; la mera indicazione delle disposizioni non basta.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un’eccezione in senso proprio, rimessa alla disponibilità della parte interessata, e non una mera difesa soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni non rilevabili oltre i termini processuali ordinari come prospettato dalla controparte.
  • In tema di rapporti contrattuali a esecuzione differita o condizionata, la pretesa retroattività degli effetti della condizione deve essere verificata alla luce della natura del rapporto e delle clausole contrattuali; non può essere automaticamente affermata in astratto.
  • Una questione non specificamente censurata in appello o su cui si sia formato giudicato interno non può essere riesaminata in cassazione.
  • Quando il capo sulla domanda risarcitoria non viene specificamente impugnato, su di esso si forma giudicato e la relativa statuizione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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