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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13666/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del Tribunale del riesame di Padova che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del GIP del 22/07/2023. Oggetto: diniego di dissequestro delle quote della MULTIMEDIA DESIGNER TECNOLOGY SRL, sequestrate come profitto dei reati contestati (frode carosello e reati tributari, artt. 416 c.p., artt. 2, 4, 5, 8 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e motivazione contraddittoria/insufficiente sul fumus commissi delicti e sull'elemento soggettivo (dolo specifico), sostenendo che non sussistono indizi a suo carico e che nel 2020 non era né socio né amministratore di fatto della MDT; 2) vizio per non aver autorizzato la messa in liquidazione della società e per non aver valutato la facoltà del titolare di richiedere la revoca dell'amministratore giudiziario; 3) incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo che il giudice competente sarebbe quello del luogo del reato più grave (emissione di fatture inesistenti) individuato dal ricorrente in Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: trattandosi di impugnazione di misura cautelare reale, i profili dedotti sono in gran parte inammissibili perché o generici/aspecifici o nuovi rispetto al giudizio di riesame; la mancata o apparente motivazione è l'unico vizio rilevabile in cassazione, non le critiche valutative sul compendio indiziario. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a contestare la motivazione della decisione di riesame, che aveva spiegato l'inserimento della società nel sistema di frode carosello (detratto indebitamente IVA per oltre euro 440.000) e quindi la sussistenza del fumus anche indipendentemente dal ruolo di fatto o di diritto del ricorrente; il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: essendo stato sequestrate le quote e nominato un amministratore giudiziario, il ricorrente non ha legittimazione per chiedere la messa in liquidazione o la revoca dell'amministratore (la revoca è di competenza del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio secondo art. 35 d.lgs. 159/2011 e art. 104-bis disp. att. c.p.p.); il terzo motivo è inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione e perché la questione di competenza territoriale non era stata dedotta nel giudizio di riesame. Conclusione: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 (testo della sentenza trasmesso fino a questo punto).

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto delle indagini; la sentenza la menziona nel contesto dei reati contestati all'indagato.

  • d.lgs. n. 74/2000, artt. 2, 4, 5, 8

    Norme sui reati tributari (tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode carosello). La Corte ritiene che, dalle indagini, la società sequestrata fosse inserita nel sistema di frode carosello a partire dal 2020 e che ciò giustificasse il sequestro preventivo delle quote.

  • artt. 192, 273, 321 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai vizi denunciati circa la motivazione e la legittimità dei provvedimenti cautelari; la Corte applica i limiti al sindacato di legittimità sulle misure reali.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato come norma che disciplina il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali: la Corte ricorda che è ammissibile per violazione di legge limitatamente alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente.

  • art. 104-bis, disp. att. c.p.p.

    "1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, ... l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario ... 1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ..."

    La Corte interpreta la norma come rinvio alla disciplina del d.lgs. 159/2011 per nomina, compiti e revoca dell'amministratore giudiziario; ne deriva che il titolare delle quote sequestrate non ha legittimazione per chiedere la revoca né per disporre della liquidazione mentre sussiste l'amministrazione giudiziaria.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 35

    "In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso."

    La revoca dell'amministratore giudiziario è riservata ai soggetti indicati dalla norma (giudice delegato, Agenzia o d'ufficio); il proprietario dei beni sequestrati non figura tra i soggetti legittimati a proporre la revoca.

  • art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamati in relazione alla competenza territoriale per i reati tributari: la Corte sottolinea che la determinazione del luogo del reato rilevante, specie per fatture inesistenti, richiede elementi oggettivi e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 12 e art. 16 c.p.p.

    Richiamati a supporto dell'argomentazione sulla competenza per connessione e sul criterio del reato più grave, ma la Corte osserva che l'individuazione del luogo di consumazione richiede elementi oggettivi apprezzabili nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali la Cassazione può censurare solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente; critiche valutative sui profili probatori del fumus vanno svolte nel giudizio di merito e non in cassazione.
  • La sussistenza del 'fumus commissi delicti' per misure reali può essere valutata sommariamente in sede di riesame, ma la contestazione di tale valutazione in cassazione è spesso inammissibile se generica o basata su questioni di merito.
  • Se quote societarie sono sequestrate e nominato un amministratore giudiziario, il titolare/formale proprietario perde la legittimazione a chiedere la messa in liquidazione o la revoca dell'amministratore; la revoca è riservata agli organi espressamente indicati dalla legge (giudice delegato, Agenzia o d'ufficio).
  • La richiesta di misure o provvedimenti incidenti sulla gestione dell'azienda sottoposta a sequestro deve essere specifica e motivata; istanze generiche e prive di elementi concreti possono essere respinte per aspecificità.
  • Le eccezioni sulla incompetenza territoriale devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione è, di norma, inammissibile.
  • Per contestare l'elemento soggettivo (dolo specifico) in sede cautelare è necessario che il difetto emerga in modo manifesto (ictu oculi); altrimenti la valutazione resta rimessa al giudice di merito.

Testo integrale

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