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Ordinanza

Ordinanza n. 871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 16 dicembre 2025, n. 518, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza della licenza edilizia e l’ordine di demolizione di un fabbricato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, deducendo l’illegittimità della pronuncia che aveva ritenuto legittimo il provvedimento comunale di decadenza della licenza edilizia e di demolizione del fabbricato di loro proprietà. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi d’appello; emerge tuttavia che la controversia riguarda la qualificazione del manufatto come opera non completata, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria sul cosiddetto “non finito architettonico”.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la sentenza di primo grado si è conformata ai principi dell’Adunanza plenaria in materia di “non finito architettonico”, ritenendo che il manufatto non fosse completo almeno sotto il profilo funzionale: era stato realizzato uno scheletro privo, almeno al piano terra, di tamponature e non erano stati richiesti titoli edilizi per il suo completamento. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, poiché la costruzione era già stata demolita e l’acquisizione dell’area di sedime era avvenuta di diritto; tale effetto sarebbe comunque venuto meno in caso di accoglimento dell’appello. Gli ulteriori pregiudizi prospettati con riguardo al trasferimento e alla trasformazione delle aree sono stati ritenuti meramente ipotetici e futuri. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese della fase cautelare in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell’ambito del giudizio di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza sia di un apprezzabile fumus boni iuris sia di un danno grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
  • Un manufatto costituito da uno scheletro privo di tamponature almeno in parte essenziali e non assistito da titoli edilizi richiesti per il completamento può essere qualificato come opera non completa, quantomeno sotto il profilo funzionale, ai fini dell’applicazione dei principi sul cosiddetto “non finito architettonico”.
  • Non sussiste il periculum in mora quando l’opera oggetto della controversia è già stata demolita e l’acquisizione dell’area di sedime opera di diritto, con effetti destinati a venir meno in caso di accoglimento dell’appello; i pregiudizi ulteriori, meramente ipotetici e futuri, non integrano un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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