Sentenza del 07/07/2017 n. 16782 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, sostenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato che i lavoratori assunti a tempo indeterminato avessero già avuto, nei 24 mesi precedenti, un analogo rapporto di lavoro. In Cassazione ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’onere della prova, carenza e contraddittorietà della motivazione, omessa pronuncia su diverse eccezioni, mancata allegazione del processo verbale di contestazione, illegittimità dell’iscrizione a ruolo e non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. La società non ha assolto l’onere di autosufficienza del ricorso, non trascrivendo o allegando gli atti rilevanti né indicando in quale fase del giudizio le varie questioni fossero state proposte. Inoltre, molte censure sono state ritenute nuove, non riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata oppure dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. È stata confermata la regola secondo cui, una volta contestata dall’Ufficio la spettanza di un’agevolazione, spetta al contribuente dimostrarne i presupposti. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 8.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7
Disciplina il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, la cui spettanza richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
Codice civile, art. 2697
In materia di agevolazioni fiscali, dopo la contestazione dell’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Riguarda i requisiti di motivazione degli atti impositivi; nel caso concreto, la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Impone determinati requisiti alla sentenza tributaria, tra cui l’esposizione dei motivi della decisione; la doglianza relativa alla motivazione è stata ritenuta inammissibile.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Prevede obblighi di motivazione e, in determinate condizioni, di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo; la questione non è stata accolta per ragioni processuali.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Stabilisce l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Disciplina le cause di non punibilità delle sanzioni tributarie, tra cui l’obiettiva incertezza; la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non è stata esaminata favorevolmente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Consente, in presenza di obiettive condizioni di incertezza, la disapplicazione delle sanzioni tributarie; nel caso concreto la questione è stata ritenuta inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 6
Richiede che il ricorso per Cassazione indichi specificamente gli atti e documenti sui quali si fonda, con adeguata riproduzione del loro contenuto e indicazione della sede processuale in cui sono stati prodotti o richiamati.
Codice di procedura civile, art. 115
Riguarda la valutazione delle prove e dei fatti non contestati; non consente di trasformare il giudizio di Cassazione in un nuovo giudizio sul merito probatorio.
Massime di principio
- Chi beneficia di un’agevolazione o di un credito d’imposta deve poter dimostrare documentalmente tutti i presupposti richiesti dalla legge, soprattutto dopo una contestazione dell’Amministrazione finanziaria.
- Nel ricorso per Cassazione è indispensabile rispettare l’onere di autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti rilevanti, trascriverne le parti essenziali e specificare quando e dove le questioni siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni nuove o contestare affermazioni estranee alla motivazione effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
- La Corte di Cassazione non rivaluta normalmente fatti, documenti e attendibilità delle prove già esaminati dal giudice di merito; il controllo riguarda errori di diritto e vizi motivazionali nei limiti previsti dalla legge.
- Le eccezioni relative a motivazione dell’atto, mancata allegazione di documenti, iscrizione a ruolo e sanzioni devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito e adeguatamente documentate.
- La semplice invocazione di incertezza normativa non basta per escludere le sanzioni: occorre dimostrare una situazione obiettiva e concreta di incertezza interpretativa.
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