Cassazione Penale, Ordinanza n. 05932/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado solo per ridurre la pena, all'esito di concordato sulla pena tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di rapina impropria, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, cioè sulla congruità della pena concordata e recepita dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto, la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio era generica e comunque priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la ricorribilità in cassazione è limitata a vizi che attengono alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra proposta concordata e decisione del giudice.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se la doglianza investe motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale o alla difformità tra accordo e decisione.
- Non sono deducibili in cassazione censure che investano motivi rinunciati con il concordato, né la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento quando la doglianza non rientri nei limiti propri del rito.
- La contestazione meramente generica della congruità del trattamento sanzionatorio, quando la pena sia stata concordata dalle parti e recepita dal giudice, è priva di interesse e non consente l'esame nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →