Cassazione Civile, Ordinanza n. 28123/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto a una professionista iscritta all’albo ma non alla cassa forense il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per i redditi professionali dell’anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto dovuto il contributo e avevano respinto anche l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dal deposito della dichiarazione dei redditi, e che non rilevano ostacoli di mero fatto; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2 l. 335/1995 e dell’art. 18 l. 111/2011, contestando in radice l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per professionisti non abituali e quindi la legittimità della pretesa contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che gli avvocati iscritti all’albo ma non tenuti all’iscrizione alla cassa professionale, quando svolgano attività libero-professionale priva di abitualità e non maturino una posizione previdenziale presso altra forma obbligatoria, sono comunque tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS in base al principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo: ha confermato che la prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, ma ha rilevato che per i contributi dovuti sull’anno 2009 operava il differimento di un mese previsto dal d.p.c.m. 10 giugno 2010; di conseguenza, la notifica dell’intimazione di pagamento del 30 giugno 2015 è intervenuta entro il quinquennio comprensivo della proroga, con effetto interruttivo. La motivazione d’appello è stata corretta in diritto sul dies a quo, ma l’esito è stato confermato. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro processuale invocato per denunciare errori di diritto sulla prescrizione e sull’obbligo contributivo.
art. 2935 c.c.
Il primo motivo censura la decorrenza della prescrizione estintiva
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal creditore, cioè dalla scadenza del credito; la dichiarazione dei redditi non è presupposto del credito contributivo.
art. 2, comma 26, l. 335/1995
principio di universalizzazione della copertura assicurativa
gli iscritti all’albo non coperti da altra forma previdenziale obbligatoria con posizione previdenziale effettiva sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata.
art. 18 l. 111/2011
Inesistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS
norma richiamata dalla ricorrente per negare l’obbligo contributivo; la Corte non accoglie tale lettura.
d.p.c.m. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
differimento di un mese del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009
per i contributi 2009 il termine di pagamento è posticipato di un mese, con conseguente slittamento del dies a quo della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- I professionisti iscritti all’albo ma non coperti da una cassa professionale, e privi di una posizione previdenziale costituita presso altra forma obbligatoria, possono essere tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS anche se l’attività svolta non presenta carattere di abitualità, in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto; la dichiarazione fiscale o reddituale del professionista, essendo una mera esternazione di scienza, non costituisce di regola presupposto del credito.
- Quando una fonte normativa speciale differisce il termine di pagamento dei contributi, tale differimento si riflette anche sulla decorrenza della prescrizione, che va calcolata sul termine effettivamente prorogato.
- L’eccezione di prescrizione è validamente proposta se la parte allega il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare; l’erronea individuazione del termine o del dies a quo è una questione di diritto che il giudice può correggere d’ufficio senza essere vincolato dalla prospettazione della parte.
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