Cassazione Civile, Ordinanza n. 06891/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzati avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per i corsi di specializzazione frequentati negli anni dal 1984 al 1993, allegando di aver svolto attività professionale a tempo pieno per tutta la durata del corso e di non aver ricevuto alcun compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, decisione confermata in appello. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, in vario modo, la violazione delle norme interne ed eurounitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi e sulle regole della prescrizione, sostenendo che il termine decennale non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999. La ricorrente Candelori e altri hanno inoltre dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione dell’art. 101 Cost. per avere il giudice applicato un’interpretazione non pacifica, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione delle norme sulle spese. È stata anche chiesta la rimessione alla Corte di giustizia UE sulla questione della decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Gulino, Barbi e altri e da Zappadu, ritenendo che le censure sulla prescrizione fossero inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione di merito era conforme a un orientamento di legittimità consolidato. Ha poi rigettato il ricorso Candelori e altri, ritenendo infondati tutti i motivi: motivazione sufficiente, corretta applicazione della legge, infondatezza della censura sull’omessa pronuncia e sulla domanda di indebito arricchimento, e legittima la condanna alle spese. Ha inoltre affermato che la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. 370/1999, per i soggetti esclusi dall’intervento legislativo. Le amministrazioni resistenti si sono limitate a un atto di mera costituzione, sicché non sono state liquidate spese in cassazione; è stata altresì data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei ricorsi
art. 360-bis, n. 1), c.p.c.
consente di dichiarare inammissibili i ricorsi quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato
artt. 5 e 189 del Trattato UE
invocati dai ricorrenti in relazione alla normativa europea sulla remunerazione dei medici specializzandi
artt. 2043, 2056, 2934, 2935 e 2938 c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria e delle censure sulla prescrizione
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
norma interna di trasposizione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la Corte ne fa decorrere da qui la consapevolezza dell’inadempimento statale e l’inizio della prescrizione
art. 101 Cost.
censurato dai ricorrenti per l’asserita applicazione di un’interpretazione non pacifica, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia, ma ritenuto non fondato
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in relazione alle spese di lite; la condanna alle spese è stata ritenuta corretta
art. 2041 c.c.
l’azione di arricchimento è residuale e non può essere utilizzata per ottenere il medesimo risultato negato dalla domanda tipica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi relativi alla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel periodo di inadempienza statale la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. 370/1999, se il creditore non allega atti interruttivi.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che riproponga censure sostanzialmente coincidenti è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- La motivazione della sentenza è sufficiente anche se sintetica, purché consenta di comprendere l’inquadramento giuridico seguito e il richiamo a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
- L’azione di indebito arricchimento non è esperibile per conseguire il medesimo risultato già negato alla domanda tipica fondata sulla disciplina speciale, in quanto ha natura residuale.
- La statuizione sulle spese non è censurabile quando la parte soccombente risulta totalmente soccombente e la decisione è resa in applicazione di un indirizzo giurisprudenziale fermo e consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →