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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06891/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per i corsi di specializzazione frequentati negli anni dal 1984 al 1993, allegando di aver svolto attività professionale a tempo pieno per tutta la durata del corso e di non aver ricevuto alcun compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, decisione confermata in appello. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, in vario modo, la violazione delle norme interne ed eurounitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi e sulle regole della prescrizione, sostenendo che il termine decennale non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999. La ricorrente Candelori e altri hanno inoltre dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione dell’art. 101 Cost. per avere il giudice applicato un’interpretazione non pacifica, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione delle norme sulle spese. È stata anche chiesta la rimessione alla Corte di giustizia UE sulla questione della decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Gulino, Barbi e altri e da Zappadu, ritenendo che le censure sulla prescrizione fossero inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione di merito era conforme a un orientamento di legittimità consolidato. Ha poi rigettato il ricorso Candelori e altri, ritenendo infondati tutti i motivi: motivazione sufficiente, corretta applicazione della legge, infondatezza della censura sull’omessa pronuncia e sulla domanda di indebito arricchimento, e legittima la condanna alle spese. Ha inoltre affermato che la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. 370/1999, per i soggetti esclusi dall’intervento legislativo. Le amministrazioni resistenti si sono limitate a un atto di mera costituzione, sicché non sono state liquidate spese in cassazione; è stata altresì data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    è stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei ricorsi

  • art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibili i ricorsi quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato

  • artt. 5 e 189 del Trattato UE

    invocati dai ricorrenti in relazione alla normativa europea sulla remunerazione dei medici specializzandi

  • artt. 2043, 2056, 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria e delle censure sulla prescrizione

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    norma interna di trasposizione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la Corte ne fa decorrere da qui la consapevolezza dell’inadempimento statale e l’inizio della prescrizione

  • art. 101 Cost.

    censurato dai ricorrenti per l’asserita applicazione di un’interpretazione non pacifica, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma ritenuto non fondato

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in relazione alle spese di lite; la condanna alle spese è stata ritenuta corretta

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento è residuale e non può essere utilizzata per ottenere il medesimo risultato negato dalla domanda tipica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel periodo di inadempienza statale la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. 370/1999, se il creditore non allega atti interruttivi.
  • Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che riproponga censure sostanzialmente coincidenti è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente anche se sintetica, purché consenta di comprendere l’inquadramento giuridico seguito e il richiamo a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
  • L’azione di indebito arricchimento non è esperibile per conseguire il medesimo risultato già negato alla domanda tipica fondata sulla disciplina speciale, in quanto ha natura residuale.
  • La statuizione sulle spese non è censurabile quando la parte soccombente risulta totalmente soccombente e la decisione è resa in applicazione di un indirizzo giurisprudenziale fermo e consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneArricchimento senza causa

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