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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva aderito al condono fiscale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, ma non aveva versato integralmente e tempestivamente tutte le rate dovute. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso una cartella di pagamento, ritenendo inefficace il condono. Dopo le decisioni favorevoli al contribuente nei primi due gradi, l'Agenzia ha proposto ricorso sostenendo che, per il condono ex art. 9-bis, l'efficacia dell'agevolazione fosse subordinata all'integrale pagamento delle somme e che non fosse sufficiente il versamento della prima rata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è efficace soltanto in caso di pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Non è possibile applicare analogicamente le regole degli artt. 7, 8 e 9, che consentono in determinate ipotesi di conservare l'efficacia del condono mediante il pagamento della prima rata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    L'efficacia del condono è subordinata all'integrale pagamento delle somme.

    La norma richiede il pagamento integrale e tempestivo del debito tributario. Il pagamento della sola prima rata, così come un pagamento tardivo o incompleto, non conserva l'efficacia del condono e comporta la decadenza dall'agevolazione.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8 e 9

    Le disposizioni prevedono, in fattispecie diverse, il perfezionamento del condono con il pagamento della prima rata. Tali regole non sono applicabili analogicamente al condono disciplinato dall'art. 9-bis.

  • Principio generale sul divieto di analogia per le norme eccezionali

    Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali rispetto al principio generale della tassazione e non possono essere estese per analogia a casi non espressamente disciplinati.

Massime di principio

  • Quando una norma di condono subordina espressamente l'agevolazione all'integrale pagamento, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze e versare l'intero importo; il pagamento della prima rata non è sufficiente salvo espressa previsione normativa.
  • Le regole previste per una specifica forma di condono non possono essere automaticamente estese ad altre forme di definizione agevolata, soprattutto quando le rispettive fattispecie hanno finalità e presupposti diversi.
  • Il silenzio della legge sul mantenimento dell'agevolazione in caso di pagamento tardivo o incompleto non deve essere interpretato come una tolleranza: se la norma richiede l'integrale pagamento, l'inadempimento può determinare la decadenza.
  • Le norme di favore fiscale e di condono, in quanto eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva; eventuali deroghe alla decadenza devono risultare chiaramente dal testo normativo.

Testo integrale

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