Cassazione Civile, Ordinanza n. 16168/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento emesso per una piccola impresa individuale in contabilità semplificata, l'Amministrazione aveva rettificato il reddito dichiarato applicando esclusivamente uno studio di settore, ritenendo incongruenti i ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati. Il contribuente aveva contestato sia l'applicabilità dello studio di settore al caso concreto, deducendo le caratteristiche modeste e periferiche dell'attività, sia la mancata considerazione dei costi presumibilmente sostenuti nella determinazione del maggior reddito. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: il primo per violazione delle norme sugli studi di settore e per difetto di motivazione sull'applicabilità del metodo; il secondo per omessa/insufficiente motivazione circa la mancata deduzione dei costi forfettari in un accertamento induttivo; il terzo, con censura sovrapponibile, per violazione delle norme sull'accertamento induttivo puro e mancata detrazione dei costi correlativi presuntivamente sostenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse specificamente la sentenza impugnata ma si risolvesse in una doglianza generica sull'avviso di accertamento e sulla mancata considerazione degli elementi fattuali addotti dal contribuente. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 10 del 2023: anche negli accertamenti induttivi, sia analitico-induttivi sia induttivi puri, devono essere considerati i costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito accertato, in modo da rispettare quanto più possibile il principio di capacità contributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 62-sexies D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato come base normativa degli studi di settore e degli accertamenti fondati su presunzioni; il suo operare va coordinato con la necessità di considerare i costi forfettari presuntivamente sostenuti.
art. 10, comma 4, lett. b), L. 8 maggio 1998, n. 146
Invocato dal contribuente per sostenere l'inapplicabilità degli studi di settore al caso concreto; la Corte non esamina nel merito il profilo perché il primo motivo è dichiarato inammissibile.
art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sull'accertamento induttivo puro; la Corte afferma che anche in tale forma di accertamento devono essere detratti i costi forfettari presuntivamente sostenuti.
art. 360 c.p.c.
È il parametro dei vizi dedotti nei tre motivi; il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mentre gli altri due sono accolti per violazione di legge e vizio motivazionale nei limiti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge relative agli studi di settore e alla deduzione dei costi negli accertamenti presuntivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa/insufficiente motivazione su un fatto decisivo concernente i costi forfettari.
principio di capacità contributiva
Costituisce il criterio sostanziale che impone, negli accertamenti induttivi basati su presunzioni, di considerare anche i costi presumibilmente sostenuti per la produzione del reddito.
Corte cost. n. 10 del 2023
È il precedente decisivo valorizzato dalla Corte di cassazione per affermare l'obbligo di tenere conto dei costi forfettari negli accertamenti induttivi.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione il motivo di ricorso deve colpire specificamente la sentenza impugnata: una doglianza generica rivolta soprattutto contro l'atto amministrativo o priva di puntuale critica della motivazione della decisione è inammissibile.
- Negli accertamenti tributari fondati su presunzioni, sia analitico-induttivi sia induttivi puri, il reddito accertato deve essere determinato tenendo conto anche dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre i ricavi o il reddito imputato al contribuente.
- L'utilizzo di studi di settore o di altri strumenti presuntivi non può condurre a una quantificazione del reddito che ignori integralmente la componente dei costi, poiché ciò altererebbe il raccordo con il principio di capacità contributiva.
- Quando la censura riguarda la mancata considerazione dei costi in un accertamento presuntivo, il giudice di merito deve verificare se e in che misura tali costi vadano riconosciuti anche in via forfettaria, non potendo limitarsi a recepire acriticamente il maggiore imponibile stimato dall'Ufficio.
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