Cassazione Penale, Sentenza n. 15861/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., sostenendo che, anche tenendo conto della sospensione del termine processuale per il periodo 'covid', il termine di prescrizione era già maturato (indicata dalla difesa la data del 13 novembre 2022) anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'esito del giudizio di merito. In primo grado il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 660 c.p. alla pena di ammenda di euro 1.000,00. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione perché, pur riconoscendo la sospensione 'covid' (27/04/2020-30/06/2020), ha rilevato un ulteriore periodo di sospensione di 98 giorni (20/06/2022-27/09/2022) per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, così che la prescrizione sarebbe maturata il 19/02/2023, successivamente alla sentenza di secondo grado del 24 gennaio; la Corte ha inoltre richiamato la rilevanza della sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla L. 103/2017 per reati commessi dopo il 3/8/2017. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Regola l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha valutato il decorso del termine computando le sospensioni processuali (compresa la sospensione covid e quella per l'astensione del difensore) e la sospensione aggiuntiva prevista dalla L. 103/2017, ritenendo che alla data della sentenza di appello la prescrizione non fosse ancora maturata.
art. 660 cod. pen.
Norma che punisce molestie o disturbo alle persone. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la consumazione del reato va riferita all'ultimo atto antigiuridico: nel caso il fatto accertato risale al 23/09/2017 (ultima condotta).
art. 616 c.p.p.
Prevede la possibilità di condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di sentenza che rilevi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 per l'inammissibilità ritenuta colposa del ricorso.
Legge 103/2017
Prevede, per i reati commessi dopo il 3/8/2017, una sospensione del corso della prescrizione pari a un anno e sei mesi; la Corte l'ha richiamata come ulteriore elemento che escludeva la maturazione della prescrizione alla data della sentenza di appello.
Massime di principio
- La prescrizione si computa a partire dalla data dell'ultimo atto antigiuridico: in reati di molestie reiterate il termine decorre dall'ultimo episodio rilevante.
- Se esistono periodi di sospensione del decorso della prescrizione (sospensione legislativa come quella 'covid', sospensioni previste da norme speciali, o sospensioni processuali come l'adesione del difensore all'astensione), questi devono essere sommati al termine ordinario e possono ritardare la maturazione della prescrizione.
- La difesa deve calcolare e documentare puntualmente tutte le sospensioni e i relativi periodi se intende dedurre l'estinzione per prescrizione; omissioni o valutazioni incomplete possono rendere la censura manifestamente infondata.
- La Corte di legittimità verifica d'ufficio gli atti e i periodi rilevanti per la prescrizione anche se indicati dalle parti; pertanto la prova documentale dei periodi di sospensione è determinante.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre impugnazioni sostanzialmente speculative.
- Norme successive al fatto (es. sospensioni normative introdotte dopo il reato) possono influire sul calcolo della prescrizione se previste dalla legge applicabile ai fatti.
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