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Ordinanza

Ordinanza n. 1513/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Sant’Antonio Abate ha disposto lo sgombero “dei fabbricati ad uso abitazioni – residenze … entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente”; b – ove e per quanto occorra, della nota del 29.04.2026, recante la comunicazione dell’ordinanza sub a; c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202603162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero dei fabbricati ad uso abitativo, con relativa comunicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari dello sgombero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Sant'Antonio Abate ha disposto lo sgombero dei fabbricati ad uso abitativo entro trenta giorni dalla notificazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento della comunicazione dell'ordinanza e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che sono state prospettate complesse questioni da approfondire nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito e, nelle more, ha sospeso gli atti impugnati, limitatamente agli effetti dell'ordine di sgombero relativo all'abitazione dei ricorrenti, così da consentire la decisione della causa re adhuc integra. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 13 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito delle complesse questioni prospettate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni prospettate sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari sospendendo nelle more l'efficacia dell'atto impugnato e fissando rapidamente l'udienza di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta per preservare la situazione sostanziale controversa e consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, evitando che l'esecuzione dell'atto produca effetti difficilmente reversibili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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