Cassazione Penale, Sentenza n. 18492/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riconoscimento della continuazione (unificazione in sede esecutiva) tra diverse sentenze per reati di truffa: a) Tribunale di Milano 18/02/2015 (fatti novembre 2010 - 21/01/2011); b) Tribunale di Lecco 18/10/2019 (reato 29/06/2016); c) Tribunale di Milano 29/10/2021 (fatti 21/01/2016 e 31/05/2016); d) Tribunale di Milano 29/03/2023 (fatti 31/08/2016 - 17/11/2017); e) Corte d'appello di Milano (sentenza irrevocabile 9/07/2024, fatto 10/10/2017). Il ricorrente ha dedotto l'identità del disegno criminoso sulla base della medesima modalità di commissione (modus operandi), della prossimità temporale e della motivazione soggettiva (necessità di sostenere il nucleo familiare nei periodi di disoccupazione), e ha contestato che il giudice dell'esecuzione abbia errato ritenendo non provata l'unità del disegno criminoso e avendo sovrapposto all'onere di allegazione un onere probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata manifestamente illogica e carente. Ha censurato il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia dato rilievo decisivo al fatto che le condotte siano state compiute nell'ambito di diverse attività lavorative lecite, senza esaminare aspetti fondamentali e senza considerare il pregresso riconoscimento del vincolo di continuazione operato in sede di cognizione per alcuni gruppi di reati. Ha inoltre rilevato l'errata convinzione del giudice circa un onere probatorio del ricorrente, ricordando che in sede esecutiva grava sul condannato un onere di allegazione e che spetta al giudice dell'esecuzione individuare gli elementi sostanziali che possano dimostrare il medesimo disegno criminoso. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (depositata 2024)
Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 - 01
Principio secondo cui, in sede esecutiva, il giudice deve valutare il precedente riconoscimento del vincolo di continuazione effettuato in sede di cognizione quando i reati oggetto della domanda rientrano, in tutto o in parte, negli archi temporali già esaminati; se il giudice non dà seguito a quella valutazione è tenuto a motivare specificamente la decisione.
Cass. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01
Conferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione di considerare le valutazioni già compiute dal giudice della cognizione in ordine alla continuazione e di motivare l'eventuale disallineamento.
Cass. Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012 (Nugnes)
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01
Giurisprudenza consolidata sulla necessità di motivare adeguatamente le decisioni del giudice dell'esecuzione in tema di continuazione, anche alla luce delle valutazioni di merito.
Cass. Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001 (Ibba)
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01
Richiama l'orientamento secondo cui la valutazione della identità del disegno criminoso richiede un'adeguata analisi degli elementi fattuali e non può essere esclusa per mere ragioni formali come il fatto di operare in contesti lavorativi differenti.
Cass. Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 (El)
Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 - 01
Stabilisce che in sede esecutiva il condannato ha l'onere di allegazione riguardo ai reati che chiede di unificare e agli elementi sintomatici di una pianificazione unitaria, mentre spetta al giudice estrarre gli elementi sostanziali dai quali desumere il medesimo disegno criminoso.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata nella motivazione di rinvio; viene tenuta in considerazione nella determinazione della composizione/indirizzo per il nuovo giudizio (richiamo di carattere procedurale e di garanzia nella formazione del nuovo collegio).
Massime di principio
- In sede esecutiva la domanda di riconoscimento della continuazione richiede sul piano formale un onere di allegazione a carico del condannato (indicazione dei reati da unificare e degli elementi sintomatici del disegno unitario), mentre l'onere probatorio spetta al giudice dell'esecuzione che deve individuare e valutare gli elementi sostanziali.
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni già compiute dal giudice della cognizione: se intende discostarsene deve motivare puntualmente le ragioni del disallineamento.
- La diversa collocazione delle condotte in differenti rapporti di lavoro leciti non esclude di per sé la possibilità di riconoscere la continuazione; la valutazione deve fondarsi sull'analisi concreta della temporalità, del modus operandi, delle finalità e di altri elementi sintomatici di una programmazione unitaria.
- Elementi utili a sostenere la sussistenza della continuazione sono la prossimità temporale degli episodi, l'identità o forte somiglianza del modus operandi, la ripetizione delle stesse modalità e la presenza di uno stesso movente o disegno criminoso.
- Se il giudice rigetta la domanda di continuazione, la motivazione deve essere logica e completa: argomentazioni generiche o basate su rilievi formali non sono sufficienti e possono determinare l'annullamento con rinvio.
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