Ordinanza n. 3231/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento (i) della delibera dell''Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 476/2023/R/IDR “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021.Risultati finali” e dei suoi allegati, datata 17 ottobre 2023 e pubblicata in data 19 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009, sul sito dell’Autorità www.arera.it; (ii) ove e per quanto lesiva, della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 655/2015/R/IDR - “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e dei suoi allegati, datata 23 dicembre 2015 e pubblicata in data 29 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009, sul sito dell’Autorità www.arera.it; (iii) ove e per quanto lesiva, della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR - “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” e dei suoi allegati, datata 17 dicembre 2019 e pubblicati in pari data, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009, sul sito dell''Autorità www.arera.it; (iv) ove e per quanto lesiva, della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 69/2022/R/IDR - “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell''allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII)” e dei suoi allegati, datata 22 febbraio 2022 e pubblicata in data 23 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009, sul sito dell''Autorità www.arera.it; (v) ove e per quanto lesiva, della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 734/2022/R/IDR - “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) avviato con deliberazione dell’Autorità n. 69/2022/R/IDR” e dei suoi allegati, datata 22 febbraio 2022 e pubblicata in data 23 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009, sul sito dell’Autorità www.arera.it; (vi) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 476/2023/R/IDR sui risultati finali del meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato per le annualità 2020-2021, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 476/2023/R/IDR e, ove lesive, le deliberazioni n. 655/2015/R/IDR, n. 547/2019/R/IDR, n. 69/2022/R/IDR e n. 734/2022/R/IDR, relative alla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e al relativo meccanismo incentivante per il biennio 2020-2021. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La questione processuale esaminata riguarda la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei gestori destinatari di premialità, considerati controinteressati non soltanto formali ma anche sostanziali, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinare il ricalcolo in diminuzione dei premi loro erogati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente. Considerato l'elevato numero dei gestori premiati controinteressati e le prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a. La notificazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza mediante avviso sul sito istituzionale di ARERA, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli estremi e dell'oggetto degli atti impugnati, dei controinteressati, nonché con pubblicazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza e delle informazioni per seguire il processo. ARERA dovrà predisporre il collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare alla ricorrente un attestato dell'avvenuta notificazione con relativa data e mantenere la documentazione pubblicata sulla home page fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni. Il TAR ha espressamente avvertito che l'inosservanza del termine per la notificazione comporterà l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. È stata fissata l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre le modalità necessarie per l'integrazione del contraddittorio, inclusa la notificazione per pubblici proclami.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Costituisce la base normativa per autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami quando il numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano necessario.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omessa notificazione per pubblici proclami entro il termine perentorio assegnato determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 28 del RQTI allegato alla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR
l’entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi
Il collegamento tra numero dei gestori ammessi e ammontare dei premi dimostra l'interesse sostanziale dei gestori premiati a partecipare al giudizio, poiché l'eventuale ammissione di ulteriori gestori può comportare il ricalcolo in diminuzione delle premialità.
Massime di principio
- I destinatari di premialità individuati da un provvedimento regolatorio sono controinteressati sostanziali quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere, attraverso un ricalcolo, sull'entità dei premi loro riconosciuti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio e degli atti impugnati, il ricorso e il provvedimento giudiziale, nonché un collegamento informatico specificamente denominato per rendere accessibili gli atti di notifica.
- Il termine assegnato dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami può essere qualificato come perentorio; la sua inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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