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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29259/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è motivata con il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità tipici della Cassazione: assenza di critica analitica delle ragioni del giudice a quo e mera riproposizione di censure già valutate e respinte.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello ritenendo errata la valutazione sulla responsabilità e sulle circostanze che giustificavano l'applicazione della recidiva e la non configurabilità della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto però che i motivi dedotti non fossero ammissibili in sede di legittimità perché non accompagnati dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché consistevano nella mera riproduzione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito (in particolare: la Corte d'Appello aveva fondato la valutazione della pericolosità del Ghouila sulla esistenza di precedenti e pendenze penali e sul comportamento durante il regime detentivo; aveva escluso la particolare tenuità in relazione alla natura del bene giuridico leso e alla non occasionalità della condotta; e aveva ritenuto opportuna l'applicazione della recidiva in ragione della pericolosità accertata).

Norme richiamate

  • regole di ammissibilità del ricorso per cassazione (requisiti di motivazione e critica analitica)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve evidenziare con analisi critica i profili di doglianza rispetto alla decisione impugnata; motivazioni meramente riproduttive o generiche sono inammissibili

  • sanzioni per ricorso inammissibile (condanna alle spese e alla Cassa delle ammende)

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda, come misura sanzionatoria per ricorsi infondati o procedimentalmente irregolari

Massime di principio

  • In Cassazione è indispensabile indicare criticamente e punto per punto le ragioni per cui la motivazione del giudice a quo sarebbe viziata; limitarsi a ripetere le stesse censure già esaminate dal giudice di merito espone all'inammissibilità
  • Le valutazioni del giudice di merito sui fatti (es. pericolosità, rilevanza dei precedenti, occasionalità della condotta) richiedono che il ricorrente dimostri un vizio di diritto o un concreto e specifico travisamento probatorio per poter essere efficacemente impugnate in Cassazione
  • La contestazione dell'applicazione di istituti aggravanti o della recidiva deve mostrare come sia stata errata l'applicazione della norma o manifestamente illogica la motivazione del giudice, non limitarsi a dissentire sulla valutazione discrezionale
  • Ricorsi procedimentalmente carenti o privi della necessaria articolazione motivazionale possono comportare, oltre al rigetto, anche la condanna a spese e a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende

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