Cassazione Penale, Sentenza n. 7988/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione del 26/09/2023. Il ricorrente censura che il Tribunale gli ha impedito di partecipare e far valere i diritti derivanti dalla sua qualità di avente diritto economico della societa' acquirente Immobiliare San Guido Srl, determinando una stasi del procedimento e un presunto sviamento di potere (abnormita').
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. puo' mirare solo alle nullita' previste nei primi due commi della norma e che l'ordinanza del Tribunale sul reclamo e' espressamente non impugnabile (comma 3). Non si e' ravvisata abnormita' del provvedimento: la categoria dell'abnormita' e' applicabile solo a atti radicalmente estranei agli schemi legali e fonte di una stasi non emendabile, non a meri vizi o disaccordi. Inoltre la qualifica invocata dal ricorrente di "avente diritto economico" e' estranea all'ordinamento e quindi non legittima a ottenere la notifica della richiesta e del decreto di archiviazione; in tema di eventuale bancarotta fraudolenta, la parte offesa e' la generalita' dei creditori rappresentata dal curatore, perciò il ricorrente non avrebbe avuto titolo a ricevere l'avviso. Conseguentemente e' stata dichiarata l'inammissibilita' del ricorso, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; nulla e' stato riconosciuto per le spese del resistente Rizzolo.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
commi 1-3 (in particolare comma 3)
Il reclamo avverso il decreto di archiviazione puo' essere proposto solo per far valere le nullita' indicate nei primi due commi; l'ordinanza del Tribunale sul reclamo e' espressamente non impugnabile (comma 3), pertanto la cassazione non e' lo strumento immediato per contestare l'ordinanza sul reclamo.
art. 568 cod. proc. pen.
Ribadito il regime di tassativita' dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili; non e' consentita la riqualificazione di atti viziati come 'abnormi' al fine di eludere la tassativita' delle impugnazioni.
art. 592 cod. proc. pen.
La disposizione non e' applicabile nella fase procedimentale del reclamo trattata, per cui nulla e' dovuto al resistente per le spese di difesa nel presente giudizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018; Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016
Confermate le regole interpretative: l'abnormita' e' concetto limitato agli atti di sviamento di potere tali da determinare una stasi insanabile; eventuali irregolarita' del contraddittorio devono essere impugnate mediante richiesta di revoca al medesimo giudice; in materia di bancarotta la parte offesa e' rappresentata dal curatore e non dal singolo creditore con presunti 'diritti economici'.
Massime di principio
- Il reclamo avverso un decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 410-bis e' ammissibile soltanto per le nullita' indicate nei commi 1 e 2; non e' possibile usare la cassazione per aggirare la tassativita' delle impugnazioni prevista dalla legge.
- La nozione di 'abnormita'' e' molto circoscritta: serve quando l'atto e' frutto di evidente sviamento di potere e causa una stasi procedimentale non emendabile; non si applica a semplici vizi, disaccordi o errori di valutazione.
- La qualifica di 'avente diritto economico' non e' riconosciuta come categoria idonea a generare automaticamente diritti di partecipazione al procedimento; chi ritiene lesi i propri interessi deve verificare la concreta legittimazione processuale prevista dall'ordinamento.
- In ipotesi di reati in materia fallimentare/bancarotta, la rappresentanza e la posizione di parte offesa spettano di norma alla generalita' dei creditori tramite il curatore, non al singolo creditore che invoca diritti economici specifici.
- Se si ritengono violate regole procedurali nella decisione sul reclamo, la via corretta e' la richiesta di revoca al giudice che ha emesso l'ordinanza, non la cassazione immediata per 'abnormita''.
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