Cassazione Civile, Ordinanza n. 30800/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso una decisione di merito concernente un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004. Successivamente, alcuni soggetti qualificati come eredi del contribuente hanno chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20367/2020, rilevando che nel provvedimento erano stati erroneamente indicati i controricorrenti, il numero della sentenza impugnata, l'anno d'imposta e il soggetto destinatario della condanna alle spese. In particolare, il dispositivo riportava come beneficiario delle spese il Comune di Pozzuoli, mentre la statuizione di rigetto del ricorso comportava la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in favore degli eredi correttamente individuati. La domanda di correzione mirava quindi ad allineare dispositivo e motivazione su tali elementi identificativi e accessori.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione di errore materiale. Ha qualificato come errore materiale, e non come vizio sostanziale della decisione, l'erronea indicazione del destinatario delle spese, poiché il provvedimento nel suo complesso rendeva comunque conoscibile la statuizione di rigetto del ricorso dell'Agenzia con condanna alle spese. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 20367/2020 sostituendo i nominativi errati dei controricorrenti con quelli corretti degli eredi di Giuseppe Antonio De Giorgi, correggendo il numero della sentenza impugnata da 339/2019 a 335/2019, l'anno d'imposta da 2006 a 2004 e il beneficiario delle spese da Comune di Pozzuoli agli eredi istanti. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è ammessa quando il provvedimento presenti un difetto di corrispondenza tra contenuto testuale e volontà decisoria, senza incidere sulla portata concettuale e sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
La Corte richiama la norma quale base della correzione degli errori materiali nei provvedimenti di legittimità.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del soggetto beneficiario della condanna alle spese integra errore materiale correggibile quando il provvedimento, letto nel suo complesso, consenta comunque di individuare in modo certo la statuizione giudiziale.
- La correzione dell'errore materiale è esperibile anche per rettificare dati identificativi del giudizio o della sentenza impugnata, quando si tratti di mere sviste redazionali e non di una modifica della decisione sostanziale.
- Non sussistono spese del procedimento di correzione quando la Corte non ravvisi ragioni per provvedere diversamente.
- Ai fini della correzione, rileva il contrasto tra motivazione e dispositivo solo se il disallineamento non altera la comprensibilità e l'idoneità decisoria complessiva dell'atto.
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