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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16661/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. Si contestava la validità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., con la tesi che, essendo l'appellante detenuto e la detenzione nota alla Corte territoriale, tale notifica non avrebbe potuto sostituire la notifica personale all'imputato, determinando la nullità della sentenza resa con rito cartolare senza la partecipazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dall'esame degli atti è emerso che, in udienza del 12 marzo 2024, per il difetto di notifica era stato disposto il rinvio all'udienza del 4 giugno 2024; il verbale dell'udienza del 12 marzo 2024 è stato notificato personalmente all'imputato il 14 marzo 2024 presso la casa circondariale di Varese. Pertanto l'assunto difensivo circa la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato è smentito e la presunta nullità non si è verificata. Per la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale è stata pronunciata la condanna; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per il fatto previsto da tale articolo.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare l'atto al difensore; il ricorrente ha sostenuto che, essendo l'imputato detenuto e tale condizione nota, la notifica al difensore non fosse valida in sostituzione della notifica personale. La Corte ha ritenuto che la successiva notifica personale del verbale d'udienza all'imputato ha escluso la nullità dedotta, mostrando che la conoscenza del processo è stata acquisita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e, ove previsto, sanzione pecuniaria); la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria connessa all'inammissibilità del ricorso; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistere motivi che giustificassero l'esonero dalla sanzione.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. è normalmente valida, ma la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato è il criterio decisivo: se è dimostrabile che l'imputato ha ricevuto comunicazione personale (anche successiva), la nullità dedotta per omessa notifica può essere esclusa.
  • La mera affermazione della difesa circa la mancanza di notifica non è sufficiente in cassazione: l'onere di provare la sussistenza della nullità processuale grava su chi la deduce e la Corte verifica gli atti per accertare la reale conoscenza del processo.
  • L'esistenza di un rinvio disposto in udienza e la notificazione personale dei verbali d'udienza possono sanare un precedente difetto di notificazione del decreto di citazione in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo comprovate ragioni di esonero che tuttavia sono valutate restrittivamente.
  • In situazioni analoghe, è utile conservare e produrre prova documentale di ogni atto di notifica e della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (verbali, ricevute di notifica, attestazioni carcerarie) per evitare che un vizio formale si traduca in un danno processuale.

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