Cassazione Civile, Ordinanza n. 01975/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per il pagamento di somme dovute dalla società garantita su scoperto di conto corrente, entro il massimale della garanzia. Il fideiussore oppose il decreto sostenendo, da un lato, la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto nullo dalla giurisprudenza di legittimità per contrasto con la normativa antitrust e, dall’altro, la violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a concedere credito alla debitrice nonostante il peggioramento della sua situazione patrimoniale e senza preventiva informazione/autorizzazione del garante. In appello il garante reiterò tali censure, ma la Corte territoriale rigettò l’impugnazione. In cassazione furono proposti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1957 c.c., nullità della fideiussione, mancato rilievo officioso della nullità e contestazione della decisione che aveva escluso la coincidenza con lo schema ABI e interpretato la clausola come rinuncia ai termini; 2) violazione dell’art. 1956 c.c. e critica alla valutazione secondo cui non vi era stato nuovo credito in presenza di peggioramento patrimoniale; 3) omessa/errata valutazione delle prove documentali e contestazione dell’affermazione che la modifica del rapporto fosse dedotta solo in appello; 4) censura per illogicità e contraddittorietà della motivazione con richiamo a precedenti sulla non opponibilità al fideiussore di pattuizioni successive tra creditore e debitore che dilatino il termine di pagamento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, evidenziando in particolare che il primo non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e non deduceva correttamente le regole di ermeneutica contrattuale; il secondo e il terzo difettavano di specificità e miravano a una rivalutazione del merito; il quarto era formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione del fideiussore al decreto ingiuntivo, ritenendo non censurate tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e rilevando che le doglianze tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. È stata inoltre confermata l’applicazione del principio secondo cui, se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione contro il fideiussore non è soggetta al termine di decadenza dell’art. 1957 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
La doglianza è stata ritenuta non specificamente dedotta e comunque non idonea a sovvertire la valutazione di merito sulla mancanza dei presupposti della responsabilità del creditore verso il fideiussore; la Corte ha ribadito che la verifica del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e dell’eventuale concessione di nuovo credito è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 1957 c.c.
È stato richiamato il principio per cui, quando la fideiussione è strutturata per durare fino all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione garantita e non fino alla sua scadenza, non opera la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.; inoltre la nullità del modulo ABI non è stata ritenuta dimostrata per difetto di prova della coincidenza del testo contrattuale con lo schema oggetto dell’intesa restrittiva.
art. 1421 c.c.
Il ricorrente ne invocava la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte ha precisato che la nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio solo se siano stati tempestivamente allegati gli elementi di fatto posti a base della dedotta nullità.
art. 1362 c.c.
La Corte ha osservato che, per contestare l’interpretazione della clausola fideiussoria come rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., il ricorrente avrebbe dovuto censurare anche le regole di ermeneutica contrattuale.
art. 345 c.p.c.
È stato richiamato il divieto di nuovi documenti in appello, a sostegno dell’inammissibilità della prova della coincidenza tra la fideiussione in causa e il modulo ABI dedotta solo tardivamente.
art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ha qualificato come inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del merito o risultavano privi di specificità.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI non può essere utilmente dedotta se non è provata la coincidenza tra il testo contrattuale concreto e il modulo oggetto dell’intesa restrittiva.
- La rilevabilità d’ufficio di una nullità negoziale presuppone che siano stati tempestivamente allegati gli elementi di fatto che la sorreggono; non basta una deduzione tardiva in sede di legittimità.
- Se la fideiussione è formulata in modo da durare fino all’integrale soddisfacimento del credito garantito e non fino alla scadenza dell’obbligazione principale, non si applica la decadenza dell’art. 1957 c.c.
- La censura di violazione dell’art. 1956 c.c. richiede una puntuale critica alle rationes decidendi e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- In cassazione non sono ammissibili doglianze che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, perseguano in realtà una rivalutazione del merito o siano prive di specificità.
- Per contestare l’interpretazione di una clausola contrattuale occorre censurare anche i criteri ermeneutici applicati dal giudice di merito, non limitarsi a una diversa lettura del testo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01942/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01943/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01954/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_civile · 28 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01965/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →