Sentenza n. 845/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1835/2024 (R.G. 1837/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 26.4.2024, e notificata il 3.3.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e condannato il Ministero all'emissione della carta e all'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1835/2024 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto a ottenere la Carta Docente per determinati anni scolastici, per l'importo annuo di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione, ed era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di emettere la carta e accreditare gli importi individualmente indicati. L'amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione della sentenza. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo in sostanza l'inottemperanza dell'amministrazione a un titolo giudiziale definitivo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante pagamento delle somme spettanti e adempimento degli obblighi relativi alla Carta Docente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista per l'ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 857,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato i presupposti verificando l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nella fattispecie, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato unitamente all'art. 26 c.p.a. per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione integrale del titolo.
- Quando il titolo contiene una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro e all'adozione di atti puntualmente individuati, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente svolge l'incarico senza compenso, in quanto ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle oggetto dei giudizi ex legge Pinto.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare una fattispecie rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.
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