Sentenza n. 217/2026 - Lecce, Sezione 2
per la condanna: del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti, in solido, al risarcimento ex art. 30, V comma, c.p.a. di tutti i danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e per effetto dei dinieghi di riconoscimento dell’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo, di cui alla domanda presentata in data 12.04.2003; dinieghi annullati da codesto on.le TAR (da ultimo con sentenza n. -OMISSIS- del 05.07.2024) e dal Consiglio di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo, già annullati in sede giurisdizionale
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la condanna solidale dei due Ministeri, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa dei dinieghi relativi alla domanda del 12 aprile 2003, successivamente annullati dal giudice amministrativo e dal Consiglio di Stato. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto, deducendo l’insussistenza della colpa, in ragione della complessità della vicenda, e l’assenza di prova dei danni. Il ricorrente ha allegato danni relativi a speciali elargizioni, pensione privilegiata, esenzione da riduzioni stipendiali durante la malattia, stipendi arretrati, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, danno non patrimoniale connesso a stati ansioso-depressivi e situazione familiare. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d’ufficio sul quantum.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obiettiva antigiuridicità dell’esercizio del potere, poiché l’illegittimità dei dinieghi era stata accertata dalle precedenti pronunce giurisdizionali. Tuttavia, ha escluso la risarcibilità per mancata prova dei danni-conseguenza. Le speciali elargizioni, la pensione privilegiata e l’esenzione dalle riduzioni stipendiali non erano state individuate o quantificate e mancava l’indicazione del dies a quo delle spettanze. Gli stipendi arretrati relativi al periodo 2003-2004 risultavano già corrisposti nel giugno 2025. Quanto alle spese mediche, non era stata provata alcuna spesa sostenuta personalmente né chiarita la tipologia e l’entità del danno. Il danno non patrimoniale era stato allegato in modo generico, senza documentazione idonea: era stata prodotta soltanto un’attestazione relativa a una visita presso un centro di salute mentale, priva del relativo esito. Anche l’allegazione concernente lo stato di famiglia e i familiari a carico era generica. Il giudice ha negato la consulenza tecnica d’ufficio, perché non può supplire alla carenza di allegazione e prova; la valutazione equitativa presuppone comunque l’impossibilità di determinare precisamente il danno dopo che ne siano stati allegati gli elementi costitutivi. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
la condanna ... al risarcimento ex art. 30, V comma, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione risarcitoria proposta in relazione ai danni derivanti dai dinieghi amministrativi già annullati.
art. 2043 c.c.
i presupposti per l’integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall’attività amministrativa sono: ... l’accertamento dell’illegittimità ... il danno ... il nesso causale ... e la colpa dell’amministrazione
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede cumulativamente illegittimità, danno-conseguenza, nesso causale e colpa; l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il risarcimento.
art. 2697 c.c.
è onere del ricorrente ... fornire al Giudice la prova sia dell’esistenza che dell’entità del danno lamentato
Nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente e il danneggiato deve provare esistenza ed entità del danno; non opera il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
art. 2729 c.c.
può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ... per fornire la prova del danno subito e della sua entità
Le presunzioni semplici sono utilizzabili, ma richiedono l’allegazione di circostanze di fatto precise.
art. 1226 c.c.
tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito
La liquidazione equitativa non supplisce alla mancata allegazione o prova del danno e presuppone che il pregiudizio sia stato previamente dimostrato nella sua esistenza.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre provare anche il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione.
- Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il ricorrente deve allegare e provare, secondo il principio dispositivo, sia l’esistenza sia l’entità del danno; il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non si estende alla domanda risarcitoria.
- La domanda risarcitoria deve indicare in modo specifico le singole voci di danno, la loro entità e, quando rilevante, il periodo di maturazione delle spettanze; allegazioni generiche non consentono la liquidazione del pregiudizio.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del danno né alla totale carenza di prova da parte del danneggiato.
- La liquidazione equitativa del danno e il ricorso alle presunzioni semplici presuppongono comunque l’allegazione di circostanze concrete e precise sull’esistenza del pregiudizio; non possono colmare l’assenza di allegazione del danno.
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