Sentenza n. 1669/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 451/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 novembre 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della carta docente per euro 500,00 relativamente all’anno scolastico 2024/2025. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e di condannare l’Amministrazione alle spese. Il titolo non riconosceva interessi e non erano stati richiesti interessi nel ricorso, ma il giudice ha rilevato la debenza degli interessi moratori dalla richiesta di pagamento al saldo, oltre agli ulteriori accessori di legge eventualmente dovuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ritenendo comprovata l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, non adeguatamente contestato. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, nonché gli interessi moratori dalla richiesta di pagamento del 18 novembre 2025 al saldo e gli ulteriori accessori di legge, inclusi quelli relativi al titolo giudiziale ove dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che la quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione, dovendo l’importo essere verificato secondo il titolo e la legge. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori centoventi giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze relative alla carta docente e alle condanne concernenti il personale scolastico.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali possono adempiere spontaneamente a obblighi di pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
artt. 1283 e ss. c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul capitale riconosciuto dal titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni processuali civili compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma è finalizzato a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti e secondo il contenuto risultante dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando un’amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma di denaro, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inadempimento e assegnare un termine per il pagamento.
- La quantificazione delle somme indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza del creditore, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione di giudicati relativi a obblighi pecuniari può giustificare la trasmissione della pronuncia alla competente Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di responsabilità erariale.
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