Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18204/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale emesso in relazione a importazioni effettuate nell'anno 2012, con cui l'Ufficio contestava il valore dichiarato in dogana delle merci perché, secondo la sua tesi, non erano stati inclusi i corrispettivi dovuti dalla società importatrice a titolo di royalties per l'utilizzo in Italia di marchi e know-how delle controparti contrattuali. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo che i diritti di licenza non dovessero essere computati nel valore di transazione, mancando un effettivo controllo del licenziante sul produttore terzo tale da integrare una condizione di vendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse omesso di esaminare alcuni contratti rilevanti e avesse invece considerato contratti estranei alla lite; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse dichiarato inammissibile l'appello della contribuente per mancata specifica indicazione dei contratti e delle clausole asseritamente rilevanti; 3) violazione di norme processuali, doganali e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il controllo del licenziante sul produttore e quindi l'inclusione delle royalties nel valore in dogana, nonostante l'esistenza di un rapporto diretto e di poteri di controllo sulla produzione e distribuzione dei beni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e di localizzazione, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto o prodotto gli atti necessari a consentire il controllo di pertinenza delle censure; ha inoltre rilevato che, in ogni caso, il secondo motivo era infondato perché la sentenza impugnata mostrava un esame analitico delle clausole contrattuali. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha richiamato i precedenti in tema di dazi doganali e royalties, ribadendo che, per includere i diritti di licenza nel valore in dogana, occorre che essi siano dovuti come condizione di vendita e che vi sia un controllo del licenziante sul produttore, da accertarsi sulla base dei criteri interpretativi della soft law unionale e delle circostanze concrete. La CTR aveva correttamente applicato i canoni ermeneutici contrattuali, valutando il contenuto delle clausole e concludendo che il controllo esercitato riguardava solo la qualità del bene e il rapporto licenziante-licenziatario, senza coinvolgere il terzo produttore né integrare un condizionamento della vendita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere omessa pronuncia e ultrapetizione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per lamentare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza e ne ha comunque rilevato l'inammissibilità per carenza di autosufficienza.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le norme sull'interpretazione del contratto sono state considerate correttamente applicate dalla CTR, che ha esaminato letteralmente e sistematicamente le clausole per escludere un controllo del licenziante sul produttore tale da rilevare ai fini doganali.

  • art. 1363 c.c.

    la Corte valorizza il criterio sistematico, affermando che la CTR ha esaminato le clausole nel loro complesso per desumere la comune intenzione delle parti.

  • art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere che l'interpretazione possa estendersi analogicamente a casi non previsti, trattandosi di regola riferita alle norme di legge e non ai contratti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel quadro dei criteri probatori, a sostegno dell'onere dell'Ufficio di dimostrare i presupposti per l'inclusione delle royalties nel valore doganale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove e delle clausole contrattuali.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l'apprezzamento probatorio della CTR, ma senza che la censura superasse il vaglio di specificità.

  • art. 29 CDC

    richiamato come base doganale per la determinazione del valore in dogana, secondo cui rilevano le royalties solo se dovute quale condizione della vendita.

  • art. 32 CDC

    richiamato per l'inclusione di elementi nel valore in dogana, tra cui i diritti di licenza ove ne ricorrano i presupposti.

  • artt. 157, 159, 160 e 143 reg. CEE n. 2454/1993

    richiamati quale normativa di attuazione sulla determinazione del valore doganale e sui diritti di licenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe l'interpretazione di contratti o atti deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare puntualmente gli atti rilevanti, trascriverne o produrne le parti essenziali e spiegare in che modo il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici applicabili.
  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; è necessario indicare il concreto canone violato e dimostrare l'illogicità o erroneità dell'esegesi adottata.
  • Ai fini della determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza possono essere inclusi nel valore di transazione solo se non già compresi nel prezzo e se costituiscono, anche implicitamente, una condizione della vendita della merce importata.
  • La sussistenza del "controllo sul produttore" rilevante in materia doganale va accertata in concreto, valorizzando l'insieme delle clausole contrattuali e degli indici fattuali indicati dalla disciplina unionale e dalla giurisprudenza, non essendo sufficiente un mero controllo di qualità o un rapporto limitato al licenziante e al licenziatario.
  • L'interpretazione contrattuale deve essere compiuta prima secondo il senso letterale delle parole e poi, se necessario, secondo il criterio sistematico e complessivo delle clausole; non è consentito estendere le previsioni contrattuali con analogia.
  • Quando la CTR ha motivato in modo analitico sul contenuto delle clausole e ha escluso che il terzo produttore fosse condizionato dal pagamento delle royalties, la censura di legittimità che si limiti a opporre una diversa lettura delle stesse clausole è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.