Sentenza n. 587/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 468/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro il 18.9.2024 nel procedimento RG 878/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l'importo complessivo di 2.500 euro, oltre alla condanna dello Stato alle spese legali. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della mancata esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione dopo la notificazione ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore ritardo, ha applicato una penale pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno successivo alla scadenza del termine. Ha inoltre nominato, fin d'ora e per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, tra cui la penalità di mora.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
La norma prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la sentenza del giudice ordinario ne aveva riconosciuto l'assegnazione alla ricorrente per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e non adempiuta dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione completa ed esatta del giudicato entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato e attribuendogli il compito di attivare le procedure necessarie all'adempimento, anche con facoltà di delega.
- Il giudice dell'ottemperanza può accompagnare l'ordine di esecuzione con una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale, decorrente per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
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