Ordinanza n. 218/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 0072687 dell’11 febbraio 2026 con cui la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica ha disposto l'archiviazione del procedimento di Autorizzazione Unica (Cod. Id: L6G8782) relativo alla costruzione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica di tipo Stand Alone, denominato “Brindisi 1”, di potenza nominale pari a 99 MW, da realizzare nel Comune di Brindisi, San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR); nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare: • della nota prot. n. 707565 del 16 dicembre 2025 di diniego della proroga dei termini per le integrazioni documentali; • della D.G.R. n. 933 del 7 luglio 2025, nella parte in cui non prevede adeguati meccanismi di coordinamento tra la data di presentazione dell'istanza e l'entrata in vigore della nuova disciplina; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione del procedimento di Autorizzazione Unica relativo a un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica, nonché diniego della proroga dei termini per le integrazioni documentali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota regionale che ha disposto l'archiviazione del procedimento di Autorizzazione Unica relativo alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico stand alone di potenza nominale pari a 99 MW, da localizzare in più comuni della provincia di Brindisi. Sono stati impugnati anche il diniego della proroga dei termini per la produzione delle integrazioni documentali e, per quanto occorrer possa, la deliberazione regionale recante la nuova disciplina, nella parte in cui non avrebbe previsto meccanismi di coordinamento tra la data di presentazione dell'istanza e l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta. Nella fase cautelare il giudice ha valutato preliminarmente il fumus boni iuris della domanda, rilevando carenze istruttorie e documentali imputabili alla società e già più volte segnalate dalla Regione nel corso del procedimento autorizzatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, alla luce dell'esame preliminare proprio della fase cautelare, il ricorso non presentasse adeguati profili di fondatezza. La valutazione negativa è stata motivata dalle evidenti carenze istruttorie e documentali imputabili alla società ricorrente, carenze che l'amministrazione aveva più volte rilevato in relazione alla richiesta di Autorizzazione Unica. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di annullamento né formula una distinta valutazione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per l'insufficiente fumus boni iuris del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando un esame preliminare evidenzi carenze istruttorie e documentali imputabili al ricorrente, già contestate dall'amministrazione nel procedimento, tali da rendere non adeguatamente fondato il ricorso.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile quando il giudice ravvisi giuste ragioni, anche a fronte del rigetto della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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