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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44219/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva motivato il diniego con l'assenza di prognosi favorevole di reinserimento sociale considerata la negativa biografia giudiziaria, carichi pendenti presso gli uffici di Vallo della Lucania, profili di pericolosità sociale rilevati dalle autorità di pubblica sicurezza, la mancanza di un domicilio idoneo (il domicilio dichiarato a Napoli via Sementini risultava non disponibile dal titolare), l'assenza di concreta sistemazione occupazionale (autodichiarazione di lavoro presso uno studio legale non documentalizzata), la mancanza di prospettive terapeutiche per l'assuntore di più sostanze che ha interrotto i contatti con il Serd dal gennaio 2020, e la risalenza della documentazione prodotta. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale non avrebbe esaminato le produzioni documentali integrative, che l'interruzione del Serd era "verosimilmente" dovuta a guarigione, che il domicilio era cambiato (Marano di Napoli, via Torre Caracciolo 37) e poteva essere verificato, e che esisteva una dichiarazione di disponibilità all'assunzione dalla società Sefi Consulting; inoltre ha rilevato che la valutazione dell'attualità della misura alternativa doveva riferirsi al momento della richiesta e non ai successivi rinvii.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., il ricorrente omettesse l'onere di autosufficienza: le circostanze nuove invocate (nuovo domicilio, offerta di lavoro) non erano allegati o integralmente trascritte nel ricorso, pertanto non potevano costituire valido fondamento per censurare la motivazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa all'interruzione del programma Serd, poiché l'affermazione di recupero era ipotetica e congetturale e dunque insufficiente a dimostrare una manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

    Richiede che il vizio di motivazione sia risultante dal testo della motivazione ovvero da altri atti del processo specificamente indicati: la giurisprudenza richiede l'autosufficienza del ricorso, con allegazione o integrale trascrizione degli atti richiamati

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Indica gli oneri formali generali per il ricorso per cassazione; rispetto a tale norma l'art. 606 e la giurisprudenza impongono un onere aggiuntivo di specifica indicazione e allegazione degli atti per i vizi di motivazione

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Modifica legislativa che ha introdotto nella lettera e) dell'art. 606 l'esigenza che il vizio risulti dal testo della motivazione ovvero da altri atti specificamente indicati, alla base dell'interpretazione restrittiva sull'autosufficienza del ricorso

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti della esposizione del motivo nel modello di ricorso (richiesta di enunciazione nei limiti strettamente necessari)

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di decisione sul ricorso

Massime di principio

  • Per censurare la motivazione di un provvedimento in Cassazione per vizio di motivazione (lett. e) art. 606 c.p.p.) è obbligatorio allegare o trascrivere integralmente gli atti e le prove su cui si fonda la doglianza; la mera indicazione o richiamo non basta
  • Elementi nuovi (nuovo domicilio, offerte di lavoro, certificazioni) devono essere documentalmente comprovati e prodotti nel ricorso; senza documentazione il motivo sarà inammissibile
  • Argomentazioni basate su ipotesi o congetture (es.: l'interruzione di terapie "verosimilmente" dovuta a guarigione) non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione e quindi non superano il filtro di ammissibilità
  • Il giudice valuta la sussistenza dei requisiti per le misure alternative sulla base della situazione emergente dal fascicolo e dalle evidenze concrete; per influenzare tale valutazione occorre produrre prove chiare e verificabili
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a spese e a una somma alla Cassa delle ammende; valutare preliminarmente la completezza probatoria prima di proporre ricorso

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