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Ordinanza

Ordinanza n. 1018/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: la declaratoria di illegittimità dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli avverso la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal ricorrente in data 25 ottobre 2024, volta al rilascio di Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato; e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Questore di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un provvedimento espresso; nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente, volta al rilascio del titolo di soggiorno richiesto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali e monocratiche, dei seguenti atti e provvedimenti: a) provvedimento, Cat.A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/163 del 19 marzo 2026, recante “il respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno” presentata dal ricorrente e disposto al contempo che “il cittadino straniero verrà espulso dal territorio nazionale, tramite immediato accompagnamento coattivo in frontiera, a mezzo della Forza Pubblica”; b) atto di preavviso di rigetto, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, notificato in data 18 febbraio 2026; c) ogni altro atto prodromico e connesso a quelli che precedono per quanto lesivo. il tutto con richiesta di conversione da rito speciale ex art. 117, D.Lgs. n. 104/2010 a rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.

Giustizia amministrativa202600419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno con contestuale previsione di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha inizialmente agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sulla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 25 ottobre 2024, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. A seguito dell'adozione del provvedimento di respingimento del 19 marzo 2026, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per chiederne l'annullamento, insieme al preavviso di rigetto notificato il 18 febbraio 2026 e agli atti connessi, domandando anche la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo di avere presentato, dopo il preavviso di diniego, una memoria partecipativa nella quale rappresentava la sopravvenuta stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro, circostanza potenzialmente idonea a incidere sulla decisione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ravvisando profili di fondatezza quantomeno in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Collegio ha ritenuto provato che il ricorrente avesse presentato, in risposta al preavviso di diniego, una memoria partecipativa contenente la rappresentazione di una sopravvenienza — la stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro — che, secondo l'orientamento della Sezione, era idonea a influire sulle determinazioni dell'amministrazione. Tale circostanza smentiva l'assunto contrario posto a fondamento del provvedimento impugnato. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e fissa la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale base per la domanda contro il silenzio-inadempimento e per la richiesta di conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato per la domanda contro il silenzio della pubblica amministrazione e per la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia; il comma 5 è richiamato per la conversione dal rito speciale al rito ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare collegiale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha ravvisato un profilo di fondatezza nella violazione dell'obbligo di considerare la memoria partecipativa presentata dopo il preavviso di diniego, contenente una sopravvenienza potenzialmente rilevante ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prova che il destinatario del preavviso di rigetto abbia presentato una memoria partecipativa impone di considerare la possibile violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, soprattutto quando la memoria rappresenti una sopravvenienza potenzialmente idonea a incidere sulla decisione finale.
  • La stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro successiva al preavviso di diniego può costituire una sopravvenienza rilevante nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e deve essere valutata dall'amministrazione nell'esercizio del potere decisorio.
  • Quando il provvedimento finale si fonda sull'erroneo assunto che l'interessato non abbia presentato osservazioni al preavviso di rigetto, la dimostrazione dell'avvenuto deposito di una memoria partecipativa può integrare un profilo di illegittimità cautelarmente rilevante.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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