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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11537/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo l'imputato responsabile del reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) per il timbro apposto sulla copia della carta di circolazione attestante una data di revisione diversa da quella risultante dalla banca dati. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in quanto sarebbe stata falsificata solo una copia e non l'originale; 2) l'illegittimità della confisca dell'originale della carta di circolazione del rimorchio AD62565; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso: ha confermato la responsabilità di STUCCHI per falsità materiale relativa alla copia della carta di circolazione, ritenendo che la copia presentata abbia creato la falsa apparenza dell'esistenza di un originale conforme e abbia avuto capacità decettiva, provocando la trasmissione dell'atto ad altra Autorità. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo relativo alla confisca: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la confisca dell'originale della carta di circolazione, ritenendo che, nella specie, la confisca non fosse giustificata poiché l'originale non era stato contraffatto e la falsità aveva riguardato solo una copia; ha disposto la restituzione della carta di circolazione all'avente diritto. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, confermando che la valutazione di merito del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 482 cod. pen.

    Norma sulla falsità materiale commessa dal privato; interpretata nel senso che la falsità può essere realizzata anche mediante la formazione/esibizione di una copia quando questa assuma l'apparenza di un originale o sia idonea a documentare nei confronti di terzi l'esistenza di un originale conforme.

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle fattispecie di falsità che attengono all'attestazione di esistenza di documenti; collegato all'analisi della natura del documento formato mediante la copia.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: la Corte ha ritenuto che la confisca dell'originale non sia giustificata quando la falsità riguarda solo una copia e l'originale non costituisce né strumento né prodotto del reato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione sull'attribuzione o esclusione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito.

  • art. 537, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato dalla giurisprudenza per osservare che la validità del documento può essere salvaguardata nella sua interezza mediante cancellazione parziale di parti invalide, alternativa alla confisca.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio: applicata per annullare senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca.

  • Sez. U. n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)

    Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01

    Principio secondo cui la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato se la copia non assume l'apparenza dell'originale; la Corte di cassazione ha precisato che, viceversa, la copia è sanzionabile quando è idonea o destinata a dare l'apparenza dell'esistenza di un originale conforme.

Massime di principio

  • La formazione o esibizione di una copia può integrare falsità materiale se la copia, pur non essendo l'originale, assume l'apparenza di un documento idoneo a documentare l'esistenza di un originale conforme e a trarre in inganno terzi.
  • La confisca dell'originale non è giustificata quando la falsità riguarda soltanto una copia: il documento genuino non è né strumento né prodotto del reato e pertanto non deve essere confiscato; sono possibili rimedi meno invasivi (es. cancellazione parziale).
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente di merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione del giudice del merito è non contraddittoria e adeguata.
  • L'idoneità decettiva di una copia si valuta non solo dalla forma materiale (es. carta A4) ma anche dal comportamento complessivo (modalità di esibizione, trasferimento ad altri uffici pubblici, uso probatorio) e dall'effetto pratico prodotto (se ha indotto accertamenti o atti di uffici terzi).
  • La negligenza o il mancato controllo da parte di pubblici ufficiali può essere rilevante ma non automaticamente esclude la responsabilità dell'autore della falsificazione: va valutata la effettiva capacità della copia di produrre l'apparenza di un originale presso i terzi coinvolti.

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