Cassazione Civile, Ordinanza n. 05914/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da tre procedimenti riuniti riguardanti la legittimità del trattenimento di un cittadino straniero presso il C.P.R. di Torino "Brunelleschi". Il primo ricorso impugna il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva convalidato il trattenimento disposto a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Imperia. Il secondo ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva convalidato un ulteriore trattenimento disposto ai sensi della disciplina sulla protezione internazionale. Il terzo ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto la richiesta di riesame del trattenimento nell'ambito della procedura di protezione internazionale. Nei motivi di ricorso il ricorrente deduce, in sintesi: la violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 286/1998 per avere il giudice della convalida limitato il proprio sindacato senza valutare l'illegittimità manifesta del decreto di espulsione presupposto; l'erronea contestazione della fattispecie espulsiva, poiché egli sosteneva di non essersi sottratto ai controlli di frontiera; la mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; e, nel terzo ricorso, la violazione dei termini della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale, con tardività dell'audizione personale e omessa informazione del ritardo.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione e li ha accolti tutti. Ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso n. 3175/2023 per difetto radicale di motivazione sulla dedotta manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, osservando che il giudice di pace aveva comunque il potere di un sindacato incidentale e avrebbe dovuto esaminare le doglianze difensive. Quanto agli altri due ricorsi, li ha accolti in ragione dell'annullamento dei provvedimenti presupposti già cassati. Ha quindi cassato senza rinvio i provvedimenti impugnati, ritenendo che il termine perentorio entro il quale la convalida del primo trattenimento doveva essere disposta fosse già decorso. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione immediata e ha affermato che la liquidazione dovrà avvenire in sede di merito secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998
richiamato quale base normativa della convalida del trattenimento presso il CPR a seguito di decreto di espulsione
artt. 10 e 13 D.Lgs. 286/1998
richiamati come norme asseritamente violate per l'illegittimità del decreto di espulsione e per l'estensione del sindacato del giudice della convalida
art. 6, comma 3, D.Lgs. 142/2015
richiamato quale base del trattenimento connesso alla domanda di protezione internazionale
art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE
richiamato in relazione al riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale
artt. 6, comma 6, D.Lgs. 142/2015; 27 e 28-bis D.Lgs. 25/2008
richiamati come norme sui termini e sulla procedura accelerata di protezione internazionale
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
richiamato in relazione agli obblighi informativi sulla possibilità di chiedere protezione internazionale
art. 335 c.p.c.
richiamato per la riunione obbligatoria delle impugnazioni avverso lo stesso provvedimento e, in via analogica, per la connessione tra provvedimenti diversi
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come base per la cassazione senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio per la convalida
art. 82 d.P.R. 115/2002
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione o in caso di cassazione senza rinvio
art. 133 d.P.R. 115/2002
interpretato nel senso che la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma deve esercitare un sindacato incidentale sulla dedotta illegittimità manifesta del provvedimento presupposto, dando conto delle ragioni del proprio convincimento.
- La motivazione è solo apparente quando non affronta, neppure sinteticamente, le specifiche doglianze difensive rilevanti e si fonda su circostanze non pertinenti rispetto al vizio dedotto.
- Quando un provvedimento dipende da atti presupposti già annullati o cassati, anche le impugnazioni successive contro gli atti derivati devono essere accolte se la caduta del presupposto incide direttamente sulla loro legittimità.
- Se il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio perché non residua alcun potere decisorio utile del giudice di merito.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione di compensi e spese del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non comporta una ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
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