Sentenza n. 1845/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4326/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4326/2024, relativa all'accredito di complessivi € 3.000 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4326/2024 aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 3.000. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 10 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 luglio 2025, ed era quindi passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza del titolo giudiziale, mancata impugnazione attestata dalla cancelleria e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, momento dal quale l'interessato deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche le modalità e i termini per la presentazione della relativa parcella e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell'ottemperanza, nella specie in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 per i profili indicati dal giudice.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata nel termine decadenziale previsto; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata, per la liquidazione dell'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'esistenza del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione dell'obbligo accertato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, così da assicurare l'effettività del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la relativa istanza deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71 e tale termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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