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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 2902 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notificazione- inesistenza della notificazione- nullità della notificazione- caratteri distintivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che i vizi riguardanti il luogo della notificazione non determinano l'inesistenza dell'atto, ma una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, con efficacia retroattiva (ex tunc). Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia proposto il ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione. L'inesistenza ricorre non solo quando l'atto notificatorio manca materialmente, ma anche esclusivamente quando l'attività compiuta è priva degli elementi costitutivi essenziali necessari a rendere l'atto riconoscibile come notificazione. Le altre difformità dal modello legale, inclusi i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione della notificazione, costituiscono invece nullità.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 luglio 2016, n. 14916

    L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere conoscibile un atto quale notificazione.

    La categoria dell'inesistenza deve essere limitata ai casi estremi in cui manchino gli elementi essenziali per riconoscere l'attività come notificazione; le altre irregolarità rientrano nella nullità.

  • Cassazione civile, 28 ottobre 2016, n. 21865

    Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, ricade nella categoria della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo.

    L'errata individuazione del luogo di notificazione comporta nullità e non inesistenza; la nullità può essere sanata retroattivamente se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione è una categoria eccezionale e ricorre soltanto quando manca del tutto l'atto oppure quando l'attività svolta non presenta gli elementi minimi per essere riconosciuta come notificazione.
  • Gli errori o le irregolarità sul luogo, sulle modalità o su altri aspetti della notificazione normalmente determinano nullità, non inesistenza.
  • La nullità della notificazione può essere sanata retroattivamente quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e questo ha raggiunto la sua finalità.
  • Prima di sostenere l'inesistenza della notificazione occorre verificare se l'atto sia comunque identificabile, riferibile al destinatario e idoneo a portarlo a conoscenza dell'atto processuale: in tal caso, la contestazione riguarda verosimilmente una nullità sanabile.

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