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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1417/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per plurimi episodi di cessione continuata di stupefacenti (riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e aveva rideterminato la pena a 3 anni di reclusione e 2.800 euro di multa. La difesa deduceva la nullità del decreto di latitanza adottato in fase istruttoria sostenendo che l'imputato non si era sottratto volontariamente all'esecuzione del provvedimento, ma si era allontanato dall'Italia in esecuzione di un ordine di espulsione. Per provare ciò chiedeva in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'acquisizione della documentazione della Questura di Brescia attestante la data di allontanamento. La Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta per mancanza in atti di qualsiasi prova dell'espulsione; il ricorrente lamentava l'incongruità della motivazione e la mancata acquisizione dei documenti richiesti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo: la richiesta difensiva era di natura esplorativa e priva di elementi in atti che giustificassero l'acquisizione dei documenti. La Corte ha richiamato la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale e il carattere discrezionale del potere di rinnovazione istruttoria in sede d'appello, il cui sindacato di legittimità è limitato all'adeguatezza della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma è stata richiamata per la riqualificazione dei reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti contestati all'imputato, come fondamento della condanna confermata in appello.

  • codice di procedura penale, art. 603

    L'art. 603 c.p.p. disciplina l'acquisizione di documenti ed atti da parte del giudice di appello; qui la difesa l'ha invocato per chiedere l'acquisizione della documentazione della Questura, ma la Corte d'Appello ha ritenuto la richiesta esplorativa e immotivata in assenza di elementi probatori già in atti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 c.p.p. è stato richiamato per imporre al ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo non assente la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza presuppone il comportamento volontario dell'imputato finalizzato a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento; chi invoca l'assenza di volontarietà (es. per effetto di espulsione) deve fornire elementi probatori o richiedere acquisizioni documentali in modo motivato e non meramente esplorativo.
  • Il giudice di appello ha ampia discrezionalità nel disporre la rinnovazione dell'istruttoria: la mancata acquisizione di nuovi atti o documenti è legittima se non sussistono in atti elementi che giustifichino l'indagine integrativa; il sindacato di legittimità sulla decisione è limitato all'adeguatezza della motivazione.
  • Sussiste una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; le richieste di integrazione probatoria in appello devono dimostrare la rilevanza decisiva degli atti richiesti e la loro non reperibilità nel fascicolo processuale.
  • Le istanze di acquisizione documentale di natura 'esplorativa' sono normalmente rigettate se non accompagnate da elementi concreti che ne giustifichino l'urgenza o la rilevanza ai fini della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso determina spesso la condanna alle spese e, se previsto, a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del gravame.

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