Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Rovigo per erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. in relazione alla condanna a rifondere le spese di costituzione della parte civile. L'imputato contestava che la parte civile si fosse costituita dopo l'accordo tra imputato e PM (richiesta e consenso depositati il 14/01/2021) e che quindi non fosse legittimo liquidare quelle spese; inoltre si denunciava che il giudice avesse liquidato un importo superiore a quello richiesto e comprendente onorari relativi a fasi processuali non celebrate per effetto della chiusura del processo con patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha osservato che l'accordo tra imputato e PM era intervenuto in data 14/01/2021 e che la costituzione della parte civile è avvenuta successivamente in udienza preliminare; tuttavia non risulta provata la comunicazione di tale accordo alla persona offesa prima della sua costituzione, e anzi il giudice ha informato i presenti dell'esistenza dell'accordo. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese a favore della parte civile (la somma liquidata risultava superiore a quella richiesta e poteva comprendere onorari per fasi non svolte) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per decidere sul quantum.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha verificato l'irritualità della liquidazione di onorari per fasi non svolte in caso di chiusura del processo con patteggiamento e l'ammissibilità del sindacato in cassazione sulla quantificazione delle spese di parte civile.
art. 622 cod. proc. pen.
Disciplina il rinvio al giudice civile per le questioni relative alla responsabilità civile derivante da reato. La Corte ha richiamato questo articolo per giustificare il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la determinazione del quantum delle spese riconosciute alla parte civile.
Giurisprudenza di Sezioni Unite e interpretazioni consolidate
Principio consolidato secondo cui la costituzione della parte civile è preclusa se la richiesta di patteggiamento e il consenso del PM sono già stati formalmente portati a conoscenza del danneggiato e del giudice; se invece il danneggiato non è stato informato, la costituzione è legittima e il giudice può liquidare le spese. Inoltre, la Cassazione è competente a sindacare la legalità e la motivazione della somma liquidata a favore della parte civile e, se necessario, ad annullare la quantificazione disponendo il rinvio al giudice civile per il quantum.
Massime di principio
- Se l'accordo di patteggiamento (richiesta e consenso del PM) è stato formalmente portato a conoscenza della persona offesa prima della sua costituzione, la costituzione della parte civile è in genere preclusa e non dovrebbe dar luogo a liquidazione di spese processuali a carico dell'imputato.
- Se la persona offesa non è stata informata dell'accordo prima della costituzione, la costituzione è legittima e il giudice può liquidare le spese a suo favore, salvo compensazione motivata.
- La Cassazione può sindacare la legittimità e la correttezza della somma liquidata a favore della parte civile: importi superiori a quelli richiesti o onorari relativi a fasi processuali non svolte possono determinare l'annullamento parziale della sentenza.
- Quando la quantificazione delle spese a favore della parte civile viene annullata, è frequente il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per decidere sul quantum, in applicazione dell'art. 622 c.p.p. e del principio di economia processuale.
- In sede di accordo per applicazione della pena, è buona prassi documentare la tempestiva comunicazione dell'accordo alla persona offesa per evitare contestazioni successive sulla legittimità della costituzione e sulla liquidazione delle spese.
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