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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10347/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (operatori aeroportuali)

La controversia

La lite nasceva da un contenzioso tra il gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e diversi operatori che svolgevano attività di assistenza al settore merci e operazioni doganali in aeroporto. Gli operatori avevano chiesto di accertare che le tariffe applicate dal gestore fossero superiori a quelle individuate dall'ENAC nel 2007 e a quelle poi stabilite nel Contratto di Programma del 2012, deducendo abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, abuso di dipendenza economica, discriminazione ingiustificata e violazione di correttezza e buona fede, con domanda di ripetizione delle somme pagate o, in subordine, di risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto le domande, ma la corte d'appello aveva riformato solo in parte, escludendo la nullità delle tariffe e la condanna restitutoria, pur ritenendo erronea la qualificazione dell'abuso di posizione dominante. Contro la decisione di appello il gestore aeroportuale proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre gli operatori proponevano ricorso incidentale autonomo in sette motivi. Prima della trattazione, entrambe le parti depositavano atti di rinuncia reciproca ai rispettivi ricorsi, con accettazione e richiesta di estinzione parziale, determinando la cessazione del contenzioso di legittimità.

La decisione

La Corte, preso atto delle rinunce reciproche ai ricorsi principale e incidentale e delle relative accettazioni, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, rilevando che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non a quella sopravvenuta; nel caso concreto, essendovi estinzione per rinuncia, non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore importo.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    richiamato come base della pretesa di abuso di posizione dominante dedotta dagli operatori

  • D.Lgs. 18/1999

    indicato dalla sentenza di merito come disciplina applicabile ai servizi di handling

  • direttiva CE/96/67

    richiamata quale normativa comunitaria di settore sull'handling aeroportuale

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    utilizzato dal giudice di merito per sostituire le clausole tariffarie ritenute nulle con i corrispettivi determinati da ENAC e poi dal Contratto di Programma

  • art. 1339 c.c.

    richiamato per l'inserzione automatica dei prezzi o corrispettivi stabiliti dall'autorità di settore

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito alle rinunce ai ricorsi e alle rispettive accettazioni

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato ha funzione dissuasiva e si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato ordinario rispetto al quale si calcola l'ulteriore importo

Massime di principio

  • La rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, con accettazione delle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, poiché la sanzione è collegata alla funzione deflattiva dell'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non a quella sopravvenuta.
  • Quando tutte le impugnazioni sono rinunciate e accettate, la Corte può limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere processuale, disponendo la compensazione delle spese se concordata o comunque ritenuta equa.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, senza che la Corte debba pronunciarsi sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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