Cassazione Penale, Sentenza n. 01297/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando carenza di motivazione e vizio di legge per l'omessa applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (riforma "Cartabia"). Sosteneva che, se il Tribunale avesse effettivamente concesso la riduzione per il rito abbreviato senza che egli avesse poi proposto appello, avrebbe potuto beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, ad opera del giudice dell'esecuzione; appellando invece la sentenza, il ricorrente ha perso detta possibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la scelta del ricorrente di proporre appello escludeva la possibilità di fruire, in un momento successivo, della riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, per le sentenze di primo grado non impugnate; ha confermato che la Corte d'appello aveva comunque applicato la riduzione per il rito abbreviato rideterminando la pena a mesi cinque di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale contestata: il reato relativo al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l'uso di stupefacenti durante il controllo alla guida; è il titolo di reato per cui è stata inflitta la pena.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (riforma "Cartabia")
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede una riduzione della pena di un sesto ad opera del giudice dell'esecuzione quando la condanna di primo grado non è impugnata; la Corte ha ritenuto che tale beneficio è incompatibile con la scelta dell'imputato di proporre appello, che esclude la sua applicazione.
Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01
Orientamento giurisprudenziale citato per distinguere gli effetti dell'erronea applicazione delle diminuenti: quando la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente per un reato contravvenzionale costituisce ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Ricordo giurisprudenziale usato per escludere l'esonero da responsabilità (colpa) in ordine all'inammissibilità del ricorso e giustificare la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La scelta di impugnare una sentenza di primo grado è una decisione strategica che può escludere benefici successivi spettanti solo se la sentenza resta definitiva (es. riduzioni applicabili dal giudice dell'esecuzione).
- L'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. concede una riduzione aggiuntiva quando la sentenza di primo grado non è impugnata: chi propone appello non può poi ottenere tale riduzione.
- In valutazioni difensive occorre comparare l'immediata riduzione applicata in primo grado con le possibili riduzioni successive (esecuzione): scegliere l'appello può risultare svantaggioso se le riduzioni successive sono più favorevoli.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si fonda su una mera lamentela strategica (scelta di impugnare per ottenere migliore risultato) qualora la questione sia manifestamente infondata.
- L'erronea determinazione della misura della diminuente per reati contravvenzionali in sede di merito, se la pena resta nel minimo e massimo edittale, è qualificata dalla giurisprudenza come pena illegittima (rimedi specifici in cassazione o in sede esecutiva a seconda dei casi).
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