Cassazione Penale, Sentenza n. 06199/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 24/10/2025. La questione centrale riguarda la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 103/2017 che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla normativa e sulla costante giurisprudenza che richiedono la sottoscrizione e la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato per gli atti di impugnazione in Cassazione, incluso il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis.
Norme richiamate
Legge n. 103 del 2017
legge n. 103 del 2017 (entrata in vigore 3 agosto 2017)
Ha escluso la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto l'obbligo che il ricorso sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; ha inoltre introdotto l'art. 610, comma 5-bis sul regime sanzionatorio per inammissibilità
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede i requisiti formali del ricorso per cassazione e, alla luce della legge n. 103/2017, impone la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la firma e la rappresentanza negli atti di impugnazione in Cassazione; interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza dopo la legge n. 103/2017
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario impugnatorio utilizzato dal ricorrente nella specie; la giurisprudenza ritiene che anche tale ricorso sia soggetto ai requisiti formali comuni (sottoscrizione da parte di difensore abilitato)
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso che non rispetti i requisiti formali imposti dalla legge n. 103/2017 e la conseguente condanna alle spese e, salvo elementi che escludano colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Conferma che dopo la legge n. 103/2017 è irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale o la 'firma per accettazione' del mandato: l'atto deve essere sottoscritto dal difensore abilitato
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 (Marrazzo)
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
Riafferma l'obbligo della sottoscrizione da parte del difensore iscritto nell'albo speciale per gli atti di impugnazione in Cassazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 (Manfreda)
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
Stabilisce che anche il ricorso ex art. 625-bis è soggetto ai requisiti formali ordinari e non può essere proposto validamente dal solo interessato senza assistenza tecnica
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017, gli imputati/condannati non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della sottoscrizione da parte del difensore abilitato si applica anche ai ricorsi straordinari ex art. 625-bis: la forma è essenziale e la sua violazione determina inammissibilità.
- L'autenticazione della firma da parte di un avvocato o la sottoscrizione 'per accettazione' non suppliscono all'obbligo della sottoscrizione da parte del difensore iscritto nell'albo speciale; la giurisprudenza è orientata in senso restrittivo.
- La mancata osservanza dei requisiti formali comporta, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista (es. euro 3.000).
- Per evitare l'inammissibilità in casi simili: coinvolgere tempestivamente un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, curare la sottoscrizione e il deposito formale dell'atto nei termini e conservare le prove del mandato e dell'iscrizione all'albo.
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