Cassazione Penale, Sentenza n. 31918/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel riesame della misura cautelare emessa dal GIP di Santa Maria Capua Vetere (29/09/2021), aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia. I motivi di cassazione erano in sostanza due: (1) violazione del diritto di difesa per ritardo o impedimento all'accesso al fascicolo elettronico e alle intercettazioni (mancanza di elenco e impossibilità di ascolto o trasposizione), con pretesa nullità o vizio del procedimento; (2) mancanza e illogicità della motivazione circa l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (in particolare i ricorrenti sostenevano l'assenza di cessione a terzi e prospettavano un uso di gruppo, non finalità di spaccio; Romano aggiungeva che non era stata valutata la versione difensiva sul viaggio a Caivano).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che alla difesa era stato consentito l'accesso al fascicolo digitale il 13/10/2021 e che i ricorrenti non avevano provato di avere formulato una richiesta tempestiva e specifica per il rilascio delle copie delle intercettazioni né di avere chiesto il differimento dell'udienza; la giurisprudenza richiede tale onere della difesa perché il ritardo del P.M. si traduca in causa di nullità. Sul secondo motivo la Corte ha valutato che le censure erano in gran parte una rivalutazione dei fatti e delle prove (attività riservata al giudice di merito) e non dimostravano una manifesta illogicità della motivazione; inoltre i gravi indizi per misure cautelari richiedono un giudizio di probabilità qualificata, meno rigoroso del giudizio di merito, e le intercettazioni e il quadro istruttorio erano stati valutati coerentemente dal Tribunale. La Corte ha confermato che la misura è stata comunque mitigata (da arresti domiciliari a obbligo di presentazione) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi e le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ricorda che, ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, non si applicano le stesse regole del giudizio di merito (art. 192, comma 2) e richiama il comma 1-bis che rimanda ai commi 3 e 4 dell'art. 192.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione). La Corte sottolinea che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e valutato sulla base della personalità e delle modalità del fatto.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul valore probatorio degli indizi: la Corte distingue i criteri richiesti per il giudizio di merito (comma 2: precisione e concordanza) da quelli applicabili nel giudizio cautelare, più sfumati e meno rigorosi.
art. 293 cod. proc. pen., comma 3
Riferito alla possibilità di ottenere copia delle intercettazioni: la Corte osserva che non è richiesta l'indicazione dei singoli RIT nella richiesta, ma la difesa ha l'onere di provare tempestività e specificità della richiesta stessa.
art. 309 cod. proc. pen., comma 9-bis
Prevede la possibilità di differimento dell'udienza in caso di oggettiva impossibilità di completare l'attività difensiva: la Corte rileva che la difesa avrebbe potuto chiedere il rinvio se non in grado di esaminare il materiale.
Massime di principio
- La difesa che lamenta mancato accesso a supporti informatici o magnetici deve provare di aver presentato tempestiva e specifica richiesta di ascolto e/o rilascio di copia; in mancanza, il ritardo del P.M. difficilmente determina nullità.
- Se la difesa non è in grado di esaminare documenti essenziali per il riesame, è necessario chiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309 c. 9-bis; l'omessa richiesta ostacola contestazioni successive.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: non si riforma la valutazione probatoria del giudice di merito salvo manifesta illogicità o violazione di norme; le censure che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali i "gravi indizi" richiedono un giudizio di probabilità qualificata, meno stringente del giudizio finale; il tribunale può motivare la scelta anche sulla base della personalità dell'indagato e delle modalità del fatto.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: il giudice valuta la continuità del rischio sulla base del materiale istruttorio e delle condizioni di vita dell'indagato, senza necessità di prevedere una specifica occasione di reato.
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