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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 215/2024 dell’1/2/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 2/2/2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 5/2/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 5/2/2024, per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 215/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 215/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 5 febbraio 2024. Ha chiesto l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il TAR aveva rilevato d'ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché, a fronte della notificazione del ricorso il 7 maggio 2024, il deposito era avvenuto soltanto il 20 marzo 2025, a quasi un anno di distanza e oltre il termine previsto. Con ordinanza collegiale n. 1342 del 19 novembre 2025, il Collegio ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla sola questione della procedibilità. L'avviso di deposito dell'ordinanza è stato notificato via PEC il 21 novembre 2025, ma la ricorrente non ha depositato alcuna memoria entro il termine assegnato né sino all'udienza camerale del 14 gennaio 2026, alla quale nessuno è comparso per lei.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso di ottemperanza. La decisione è stata fondata sulla mancata ottemperanza all'incombente istruttorio e difensivo disposto con l'ordinanza collegiale: nonostante la regolare comunicazione via PEC dell'ordinanza e l'assegnazione di un termine di venti giorni per controdedurre sui dubbi relativi alla tardività del deposito, la ricorrente non ha presentato memorie e non è comparsa alla successiva camera di consiglio. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le richieste di esecuzione del giudicato, nomina del commissario ad acta e penalità di mora. Non vi è stata pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente aveva invocato la disposizione per chiedere, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice rileva d'ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso e assegna alla parte un termine per presentare memorie sulla specifica questione, la mancata presentazione delle memorie entro il termine assegnato e fino alla successiva camera di consiglio può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La mancata comparizione della parte ricorrente alla camera di consiglio, unitamente all'omesso adempimento dell'incombente disposto dal giudice per chiarire la procedibilità della domanda, consente di definire il giudizio senza esaminare le richieste sostanziali di attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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