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Sentenza

Sentenza n. 2418/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due ordinanze dirigenziali di demolizione di opere abusive realizzate su area demaniale marittima o entro la fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato due ordinanze comunali con cui era stata ingiunta la demolizione di una piattaforma abusiva di circa 10 mq, di un muro in cemento armato collocato nella fascia di rispetto di 30 metri dal confine con il demanio marittimo e di un ulteriore muro con rampa di scala insistente sul demanio marittimo. Hanno dedotto: violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 per omessa istruttoria sull’identificazione dei responsabili degli abusi; violazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che le opere oggetto dell’ordinanza n. 6 fossero collocate su proprietà privata; illegittimità dell’avvertimento relativo alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; violazione dell’art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001 per mancata previa diffida; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’identificazione dei responsabili, ha ritenuto sufficiente l’istruttoria svolta, poiché le note dell’Ufficio Circondariale Marittimo, richiamate nelle ordinanze, indicavano le ricorrenti tra le persone deferite all’autorità giudiziaria per gli abusi. Tali atti, formati da ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito di un sequestro preventivo, consentivano di desumere la responsabilità delle ricorrenti. In relazione alla collocazione delle opere, il Collegio ha ritenuto decisivo che esse si trovassero comunque a meno di 30 metri dal demanio marittimo. Anche qualora fossero state integralmente collocate su area privata, l’attività edilizia avrebbe richiesto il nulla osta del Capo di Compartimento Marittimo ai sensi dell’art. 55 cod. nav.; la mancanza del nulla osta e persino della relativa istanza non era contestata. Il potere repressivo previsto dall’art. 35 d.P.R. 380/2001 può pertanto essere esercitato anche per opere su area privata ricadenti nella fascia di rispetto. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo l’avvertimento relativo alla sanzione pecuniaria: essa non costituisce una misura alternativa alla demolizione, ma presidia l’inottemperanza all’ordine demolitorio e si applica anche agli interventi edilizi privi di titolo realizzati su beni demaniali. Sono stati respinti anche i motivi procedimentali. L’ordine di demolizione di opere abusive prive di titolo ha natura vincolata e non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità; conseguentemente, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento né la presentazione di osservazioni. Lo stesso principio è stato esteso alla diffida prevista dall’art. 35, poiché le ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova che la sua previa adozione avrebbe potuto determinare un esito diverso. È stato quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Consente l’esercizio dei poteri repressivi per opere abusive realizzate su area demaniale e, secondo il TAR, anche per costruzioni collocate su area privata ma a meno di 30 metri dal confine con il demanio marittimo, in assenza del necessario nulla osta marittimo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’ingiunzione di demolizione e della sanzione conseguente all’inottemperanza è ritenuta applicabile anche agli interventi edilizi privi di titolo su bene demaniale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria è qualificata come misura conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non come alternativa alla demolizione.

  • art. 55 Codice della navigazione

    Richiede il nulla osta del Capo di Compartimento Marittimo per l’attività edilizia nella fascia di rispetto di 30 metri dal confine con il demanio marittimo.

  • art. 7 l. 241/1990

    La sua violazione è esclusa perché l’ordine di demolizione di opere abusive prive di titolo ha natura vincolata e non richiede, di regola, la previa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Esclude rilevanza invalidante alla mancata previa diffida quando il privato non dimostri che l’osservanza della garanzia procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha valorizzato la mancata contestazione della carenza del nulla osta marittimo quale elemento di prova nel processo.

Massime di principio

  • I poteri repressivi previsti dall’art. 35 d.P.R. 380/2001 possono essere esercitati anche nei confronti di opere collocate su area privata quando esse ricadano entro la fascia di 30 metri dal confine con il demanio marittimo, poiché l’attività edilizia in tale fascia è subordinata al nulla osta previsto dall’art. 55 cod. nav.
  • Le risultanze documentali provenienti da ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito di attività di sequestro preventivo possono costituire elementi istruttori idonei a identificare il responsabile dell’abuso edilizio ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non è alternativa alla demolizione, ma opera quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e può trovare applicazione anche per interventi edilizi privi di titolo su beni demaniali.
  • L’ordine di demolizione di un’opera abusiva priva di titolo ha natura vincolata: non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico né, di regola, la previa comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione di osservazioni.
  • La mancata previa adozione della diffida prevista dall’art. 35 d.P.R. 380/2001 non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio quando il privato non fornisca almeno un principio di prova che il rispetto della garanzia procedimentale avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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