Sentenza del 10/02/2016 n. 2615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi, confermando di fatto la decisione della Commissione tributaria regionale. È rimasta quindi ferma l'inammissibilità del ricorso originario, ritenuto tardivo rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento. La società è stata inoltre condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso tributario contro l'avviso di accertamento IVA relativo al 1998, sostenendo, da un lato, che la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse stata interpretata erroneamente e che il ricorso non fosse tardivo; dall'altro, che sussistesse un litisconsorzio necessario tra la società e il socio, il quale aveva impugnato l'atto anche personalmente. La Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché i motivi di ricorso per cassazione non contenevano gli specifici quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario. Secondo la decisione impugnata, la notifica del luglio 2005 si era perfezionata con il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata, senza applicare il successivo termine di dieci giorni introdotto da una modifica legislativa entrata in vigore nel 2006.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari e alla disciplina applicabile alla notifica dell'avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La controversia presuppone il termine ordinario di sessanta giorni per impugnare l'atto tributario; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, per i ricorsi per cassazione soggetti alla sua applicazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto a conclusione di ciascun motivo. La sua omissione rendeva il motivo inammissibile, impedendo alla Corte di esaminarne il merito.
Art. 140 c.p.c., art. 101 c.p.c., art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Sono stati richiamati dalla società per sostenere, tra l'altro, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e socio; la Corte non ha valutato tale argomento nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali prescritti per ciascun motivo: quando la legge lo richiede, la mancanza di uno specifico quesito di diritto può determinare l'inammissibilità senza esame della questione sostanziale.
- Le controversie sulla tempestività dell'impugnazione tributaria dipendono dalla corretta individuazione della data di perfezionamento della notifica e della disciplina vigente al momento della notifica stessa; modifiche legislative successive non si applicano automaticamente a notifiche anteriori.
- L'istanza di accertamento con adesione e il ricorso tributario devono essere presentati entro i termini previsti, verificando preliminarmente se la notifica dell'atto sia già perfezionata e da quale data decorra il termine per impugnare.
- La posizione della società e quella del socio possono essere processualmente autonome; l'impugnazione proposta dal socio personalmente non produce necessariamente effetti anche per la società, salvo che ricorrano i presupposti del litisconsorzio necessario.
- La parte soccombente, anche quando il ricorso viene deciso per una ragione processuale e non nel merito, può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
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