Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5195/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari del provvedimento del 21.05.2025 emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata Italiana in Colombo, notificato il 21.05.2025, di rigetto della richiesta del visto n. 20250003460 del 29.04.2025 nonché della revoca, per mancata conferma, del Nulla osta n. P-PO/L/Q/2024/100379 da parte del datore di lavoro per l'assunzione di personale subordinato straniero beneficiante dei “decreti flussi” ai sensi del Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73, nonché di tutti gli atti conseguenti;

Giustizia amministrativa202513899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo e revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato richiesto da una lavoratrice straniera e la revoca, per mancata conferma da parte del datore di lavoro, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato nell'ambito dei decreti flussi. Il ricorso era stato originariamente proposto davanti al TAR Toscana, che, con ordinanza, aveva declinato la propria competenza indicando quale giudice competente il TAR Lazio. Le ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio. Il Collegio rileva tuttavia che, secondo l'orientamento seguito dal TAR Lazio e condiviso da altra giurisprudenza richiamata, la competenza territoriale, in controversie connesse relative al diniego del visto e alla revoca del nulla osta, spetterebbe al giudice nella cui circoscrizione ha sede lo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha revocato il nulla osta; tale competenza attrarrebbe anche l'impugnazione del diniego del visto. Poiché lo Sportello Unico competente ha sede a Prato, il TAR Lazio prospetta la propria possibile incompetenza territoriale e sottopone la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio non decide ancora il merito né la domanda cautelare e non dichiara definitivamente la propria incompetenza. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., sottopone alle parti la questione della possibile incompetenza territoriale del Tribunale, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. La questione concerne il possibile radicamento della competenza presso il TAR territorialmente competente per la sede dello Sportello Unico per l'Immigrazione che ha revocato il nulla osta, con attrazione della controversia sul diniego del visto. È inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    presentare memorie, esclusivamente su tale profilo, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

    Impone al giudice, prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla alle parti assegnando un termine per il contraddittorio; qui è utilizzato per acquisire osservazioni sulla possibile incompetenza territoriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto indicato dal Collegio per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile questione di incompetenza idonea a incidere sulla decisione, deve sottoporla previamente alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie limitate a tale questione.
  • Nelle controversie connesse aventi ad oggetto sia il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato sia la revoca del nulla osta al lavoro, la competenza territoriale può essere individuata, secondo l'orientamento richiamato nell'ordinanza, in capo al TAR nella cui circoscrizione ha sede lo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha revocato il nulla osta, con attrazione della domanda relativa al diniego del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.