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Sentenza

Sentenza n. 2546/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento: - del provvedimento, comunque qualificabile, di rigetto dell'istanza di riconoscimento dei corsi di formazione presentata in data 13 ottobre 2022, comunicato in forma irrituale e apodittica in data 2 ottobre 2023, per violazione dell'art. 3 L. 241/1990, degli artt. 10-bis e 2-bis L. 241/1990, nonché per difetto assoluto di motivazione e istruttoria; - del successivo provvedimento di rigetto dell'istanza presentata in data 12 ottobre 2023, comunicato tardivamente solo in data 19 marzo 2025, e comunque adottato in violazione del termine perentorio del 15 luglio 2024, con vizi strutturali e sostanziali che ne compromettono la legittimità sotto molteplici profili; · del silenzio significativo illegittimamente serbato dall'Amministrazione resistente sulle istanze di accesso, riesame in autotutela e interpello formale trasmesse in data 6 ottobre 2023, nonché su tutte le successive e reiterate richieste di abilitazione all'accesso alla piattaforma S.O.F.I.A., presentate dalla legale rappresentante subentrata; dichiarare il dovere giuridico dell'Amministrazione resistente di riattivare il procedimento istruttorio, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi di legalità, trasparenza, imparzialità, collaborazione e partecipazione, garantendo alla ricorrente un effettivo esercizio del diritto di interlocuzione e difesa procedimentale, entro un termine perentorio da stabilirsi da parte dell’On.le Collegio; accertare la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo procedimentale e per il pregiudizio arrecato alla posizione giuridica soggettiva della società ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della Legge 241/1990, anche alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità da ritardo e da lesione dell'affidamento legittimo; condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla società Formazione Innovativa S.r.l., a causa della condotta omissiva, dilatoria e antigiuridica tenuta nei suoi confronti, da quantificarsi in separata sede istruttoria ovvero nella misura che sarà ritenuta equa dall'On.le Collegio, anche mediante rimessione alla fase esecutiva;

Giustizia amministrativa202506601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di riconoscimento di corsi di formazione rivolti al personale scolastico, nonché inerzia sulle istanze di accesso, autotutela e interpello

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente di formazione)

Prevale il privato

La controversia

La società, accreditata presso una Regione quale ente di formazione professionale, aveva presentato tramite la piattaforma S.O.F.I.A. una prima istanza per il riconoscimento di quattro corsi rivolti al personale scolastico e, successivamente, una seconda istanza avente analogo contenuto. La prima istanza era stata respinta oltre il termine previsto, mediante comunicazioni e-mail sintetiche, prive di adeguata formalizzazione e motivate con il riferimento alla carenza del requisito di cui all’art. 5, comma 4, lett. f), della Direttiva ministeriale n. 170/2016. La seconda istanza era stata respinta tardivamente, con comunicazioni recanti il solo riferimento al parere non favorevole del Comitato Tecnico Nazionale. La ricorrente deduceva: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione; violazione dei termini di conclusione del procedimento e responsabilità da ritardo ai sensi degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 4, commi 7 e 8, della Direttiva n. 170/2016 per omesso preavviso dei motivi ostativi e mancata interlocuzione procedimentale; violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e legittimo affidamento. Chiedeva inoltre la riattivazione del procedimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il diniego relativo alla seconda istanza, presentata il 12 ottobre 2023. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto: l’art. 4, commi 7 e 8, della Direttiva ministeriale n. 170/2016 costituisce, nello specifico settore, una disciplina attuativa della garanzia generale prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990. L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare tempestivamente l’esito negativo degli accertamenti e consentire alla società di presentare controdeduzioni e integrazioni. L’omissione determina l’annullabilità del provvedimento, salvo che l’Amministrazione dimostri che la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito; tale prova non è stata fornita. La società avrebbe potuto contestare la ritenuta carenza del requisito e integrare la documentazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione: il mero richiamo alla carenza del requisito e al parere non favorevole del Comitato non consentiva di comprendere le ragioni concrete del diniego, anche considerando che la ricorrente aveva presentato una dichiarazione esplicativa proprio sul requisito contestato. La domanda risarcitoria è stata invece respinta. L’annullamento comporta la riedizione del potere e non accerta definitivamente la spettanza del riconoscimento; pertanto, in presenza di significativi margini di rivalutazione amministrativa, non può essere riconosciuto il danno da ritardo sulla base del solo superamento del termine, occorrendo dimostrare la probabile spettanza del bene della vita e l’ingiustizia del danno. Il quarto motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in base alle risultanze dell’istruttoria

    La motivazione deve consentire la comprensione delle ragioni concrete del provvedimento e dei possibili profili di illegittimità; il mero richiamo a un requisito non posseduto e a un parere sfavorevole non è sufficiente se non chiarisce la carenza riscontrata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda

    L’Amministrazione deve instaurare un’interlocuzione preventiva, salvo che dimostri che la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento; la mancata dimostrazione comporta l’annullabilità del provvedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalla disciplina applicabile; nel caso concreto il termine ministeriale non è stato rispettato.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Il superamento del termine procedimentale non determina da solo il diritto al risarcimento: per il danno da ritardo occorre dimostrare l’ingiustizia del danno e la probabile spettanza del bene della vita.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente quale base dell’istanza di riesame in autotutela, ma la sentenza non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 4, commi 7 e 8, Direttiva MIUR n. 170/2016

    In caso di esito negativo degli accertamenti, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni.

    La disciplina speciale impone una comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità di presentare controdeduzioni; essa specifica, nel procedimento di riconoscimento dei corsi, la garanzia partecipativa dell’art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 5, comma 4, lett. f), Direttiva MIUR n. 170/2016

    Il requisito è stato posto dall’Amministrazione a fondamento dei dinieghi, ma il richiamo generico alla sua carenza non è stato ritenuto motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel procedimento amministrativo a istanza di parte, l’omesso preavviso dei motivi ostativi o la violazione di una disciplina speciale che assicuri una garanzia partecipativa equivalente comporta l’annullabilità del provvedimento finale, salvo che l’Amministrazione dimostri che la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
  • L’onere di dimostrare l’irrilevanza della partecipazione procedimentale, ai fini della non annullabilità del provvedimento adottato senza preavviso di rigetto, grava sull’Amministrazione.
  • La motivazione di un diniego non è sufficiente quando si limita a richiamare genericamente la mancanza di un requisito o un parere sfavorevole senza indicare le ragioni concrete per cui la documentazione prodotta non soddisfa il requisito contestato.
  • L’annullamento di un diniego per vizi procedimentali o motivazionali, quando lascia all’Amministrazione margini di riedizione del potere e non accerta la spettanza del bene della vita, non consente di riconoscere automaticamente il risarcimento del danno da ritardo.
  • Il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo richiede la dimostrazione della probabile spettanza del bene della vita e dell’ingiustizia del danno; il mero superamento del termine procedimentale o il silenzio dell’Amministrazione non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da ritardo
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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