Sentenza n. 2791/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di primo ingresso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANJEET SINGH MANJEET SINGH il 14\4\2026 : Ricorso per motivi aggunti Avverso provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2023/108601, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 10.03.2026, notificato in data 26.03.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Caserta sulla conclusione del procedimento relativo al primo ingresso per lavoro subordinato; successivo provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla conclusione del procedimento relativo al primo ingresso in Italia per lavoro subordinato, avviato dopo il rilascio del nulla osta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato e notificato un provvedimento di revoca del nulla osta, motivato dal fatto che il ricorrente, entrato in Italia il 25 maggio 2024, avrebbe comunicato il proprio ingresso allo Sportello Unico per l'Immigrazione soltanto il 13 dicembre 2024, oltre la scadenza del visto e oltre il termine di otto giorni dall'ingresso previsto dall'art. 35 d.P.R. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato la revoca con motivi aggiunti, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui la nullità per motivazione inesistente e il travisamento dei fatti, sostenendo che nessuna norma ricollegherebbe espressamente la decadenza della domanda alla mera scadenza del visto. La presente decisione riguarda esclusivamente la sorte del ricorso originario contro il silenzio; l'esame dei motivi aggiunti e della domanda cautelare è stato rinviato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. L'azione contro il silenzio mira a ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto. Poiché, durante il giudizio, la Prefettura ha adottato il provvedimento di revoca del nulla osta, ha cessato l'inerzia e ha concluso il procedimento, sebbene tardivamente. È quindi venuto meno l'interesse alla decisione sul silenzio, mentre l'interesse del ricorrente si è trasferito sull'atto sopravvenuto, ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Il giudizio è stato disposto proseguire per l'esame dei motivi aggiunti e della relativa istanza cautelare, rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Le spese e l'istanza di patrocinio a spese dello Stato sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; l'interesse perseguito consiste nell'ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per l'azione avverso il silenzio; l'adozione, durante il giudizio, del provvedimento espresso richiesto determina il venir meno dell'interesse alla pronuncia sul silenzio.
art. 35 d.P.R. 394/1999
È richiamato nel provvedimento di revoca quale base dell'obbligo di presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso in Italia; la legittimità sostanziale di tale richiamo non è esaminata nella presente sentenza non definitiva.
art. 36, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base processuale della pronuncia non definitiva.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è diretta a ottenere la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non uno specifico contenuto sostanziale della decisione amministrativa.
- L'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio instaurato contro il silenzio elimina l'inerzia procedimentale e determina, di regola, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'Amministrazione adotta un atto espresso nelle more del giudizio sul silenzio, l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'eventuale impugnazione dell'atto sopravvenuto, che può essere proposta mediante motivi aggiunti; il giudizio sul silenzio non può invece proseguire per ottenere una valutazione della legittimità sostanziale del nuovo provvedimento.
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