Cassazione Penale, Sentenza n. 41891/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo Baido ha chiesto la rideterminazione della pena perché sostiene che la sua condotta cessò prima dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 2015, n. 69 (che introduceva un regime sanzionatorio più severo) e dunque la pena applicata sarebbe illegale retroattivamente. Denuncia inoltre violazione degli artt. 2, comma 3 c.p. e 25, comma 2 Cost. e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe omesso di dimostrare la prosecuzione della sua condotta oltre la data fissata per il coimputato Bacchi e avrebbe applicato una cornice edittale più grave rispetto a quella che ritiene dovuta al ricorrente, pregiudicando anche cumuli parziali e accesso ai benefici come la liberazione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la data di cessazione della condotta fosse stata accertata nel giudizio di cognizione e fosse ormai coperta da giudicato; perciò il giudice dell'esecuzione non poteva modificare quel tempus commissi delicti. La Corte ha richiamato precedenti decisioni (anche intervenute sullo stesso tema nel corso del giudizio di cognizione) che avevano già rigettato le medesime censure e ha escluso che sussistesse illegalità della pena rilevante ai fini dell'esecuzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma del reato per cui il ricorrente è stato condannato; la permanenza della condotta è rilevante per la determinazione del regime edittale applicabile
legge 2 maggio 2015, n. 69
Rilevata come la norma che ha introdotto un regime sanzionatorio piu' sfavorevole; la questione rileva in rapporto al dies ad quem della condotta per stabilire la disciplina applicabile ratione temporis
art. 2, comma 3, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di principio di irretroattivita' e graduazione della pena; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà questione di fatto già decisa nel giudizio di cognizione
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di legalità della pena evocato dal ricorrente per lamentare l'applicazione retroattiva di una disciplina più grave; la Corte ha richiamato i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità sul rilievo d'ufficio dell'"illegalità della pena"
art. 133 e 133-bis c.p.
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e alla impossibilità di sindacare ex novo tale valutazione in sede di legittimità se non per illogicità o arbitrio
art. 663 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione ai cumuli parziali (e agli effetti sulla liberazione condizionale); la Corte ha ritenuto che la questione dei tempi fosse già preclusa perché decisa nel merito
Sez. U., sent. n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Limita il rilievo officioso dell'"illegalità della pena" alla ipotesi in cui sia stata inflitta una pena di specie diversa da quella di legge o in misura superiore al massimo edittale; utilizzata dalla Corte per escludere che la sola applicazione di una disciplina temporale piu' grave determini di per sé l'illegittimità della pena
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014 (Raia) e altri precedenti (Spada, Greco, Mastrosanti)
Sez. 1, n. 30609/2014; Sez. 3, n. 8180/2016; Sez. 1, n. 3955/2007; Sez. 1, n. 4076/1995
Giurisprudenza che delinea i limiti del potere del giudice dell'esecuzione: puo' interpretare il giudicato e ricavare elementi necessari per l'esecuzione, ma non puo' modificare fatti decisionali del giudizio di cognizione coperti da giudicato, salvo che il tempus sia stato lasciato indeterminato e non fosse suscettibile di accertamento in sede di merito
Sentenze della stessa Corte sul caso specifico
Sez. 5, n. 9949/2023; Sez. 1, n. 1187 del 10/12/2024; Sez. 1, n. 12106 del 2025
La Corte ha già affrontato e respinto le stesse censure nel corso del giudizio di cognizione e ha ritenuto la questione inammissibile o non devoluta alla cognizione di legittimità, con conseguente preclusione all'esame in sede esecutiva
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato e trarne elementi necessari all'esecuzione, ma non può riaprire o modificare accertamenti di fatto già coperti da sentenza passata in giudicato quando tali accertamenti erano devoluti al giudizio di cognizione.
- Se nel giudizio di cognizione la data finale della condotta è stata accertata (anche implicitamente) e non è stata impugnata nel merito, tale determinazione è preclusa in sede esecutiva.
- La presunzione che una condotta permanente perduri fino alla sentenza di primo grado opera in mancanza di elementi contrari; tuttavia, elementi contrari dovevano essere valorizzati nel processo di cognizione e non possono essere ora acquisiti per ribaltare il giudicato, salvo casi di concreto margine di indeterminatezza lasciato dalla sentenza.
- Il rilievo dell'"illegalità della pena" in sede esecutiva e d'ufficio è ammesso solo nelle ipotesi ristrette individuate dalla giurisprudenza di legittimità (pena di specie diversa o superiore al massimo edittale): non basta la mera applicazione di una disciplina temporale diversa per dichiarare illegale la pena.
- Diversa fissazione del dies ad quem tra concorrenti è possibile quando le condotte sono autonome; la diversa determinazione non è, di per sé, indice di contraddizione giudiziale rilevante se le rispettive condotte sono distinte e la questione è stata decisa nel merito.
- Se si ritiene che sia necessaria una diversa valutazione dei fatti rilevanti per la disciplina temporale applicabile, l'unica via efficace è impugnare in sede di cognizione: la sede esecutiva non sostituisce il sindacato sulle determinazioni probatorie del merito.
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