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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 73/2025, depositata e resa pubblica il 16.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 472/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 73/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 1.000 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che il Ministero vi desse esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui, nei confronti della pubblica amministrazione, oltre alla manifesta iniquità, rilevano autonome 'altre ragioni ostative'. Nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale, di modesto ammontare e facoltativa del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 400 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale definitiva rimasta ineseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per autonome altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Il titolo posto in esecuzione riconosce, sulla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Il procedimento di predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente può coinvolgere le società SO.GE.I. e CONSAP.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza definitiva di condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione entro un nuovo termine e di predisporre contestualmente una misura sostitutiva per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano autonome ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, ai vincoli di bilancio, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
  • La complessità del procedimento esecutivo e il coinvolgimento di più strutture amministrative o soggetti esterni possono costituire ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, senza impedire l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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