Sentenza n. 8772/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43775 presentata in data 20 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 aprile 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il decorso dei termini per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare, secondo quanto risulta dagli atti, un provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: presentazione di una formale istanza e decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza provvedimento dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione, eventualmente chiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento senza provvedimento espresso integra, in presenza di un obbligo di provvedere, un’ipotesi di silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della domanda entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni documentali.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; sommato al termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, assegnando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza cui segua il decorso del termine legalmente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso è sufficiente a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il conseguente silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di richieste di integrazione documentale, il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere il termine previsto per la verifica della completezza sommato ai tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’amministrazione deve esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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