Sentenza n. 44/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del verbale della sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 20 del 4.11.2021 (notificato in allegato alla nota/pec del Responsabile Unico del Procedimento dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza prot. n. 54928 del 21.12.2021), nella parte in cui è stato espresso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall’art. 10, comma 7 bis, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, parere non favorevole all’accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori di adeguamento del fabbricato I6 dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere non favorevole all’accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato I6 dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere non favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in relazione all’adeguamento sismico del fabbricato I6. Con il primo motivo ha dedotto incompetenza e violazione dell’art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 136/2004, sostenendo che il progetto esecutivo era stato approvato nell’ottobre 2020, dopo l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, e quindi non rientrava nell’ambito temporale della norma che disciplina l’accertamento di conformità alle NTC 2008. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, assumendo che il Comitato non avesse considerato le verifiche di sicurezza effettuate dal Consorzio, dalle quali sarebbero risultati indici di rischio superiori all’unità e tassi di lavoro degli elementi strutturali inferiori alla relativa capacità resistente. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica. Il verificatore ha ritenuto giustificato il giudizio di non conformità, evidenziando la bassissima resistenza del calcestruzzo, la scarsa durabilità, l’inadeguatezza delle verifiche progettuali, l’erronea o insufficiente considerazione della classe d’uso e della categoria del terreno, l’utilizzo di fattori di confidenza e di comportamento non corretti e l’impossibilità di conseguire l’adeguamento strutturale senza ulteriori interventi. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale, perché il parere sarebbe stato adottato senza consentirgli di controdedurre ai rilievi tecnici.
La decisione
Il primo e il terzo motivo erano già stati respinti con la sentenza parziale n. 89/2024. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha preso atto che, nelle more del giudizio, il ricorrente aveva elaborato una nuova proposta progettuale, condivisa dall’Azienda Ospedaliera con nota del 26 gennaio 2026, comprendente, oltre alla demolizione dei due piani superiori del fabbricato I6, interventi di ringrosso dei pilastri e dei setti in calcestruzzo armato. Poiché tale sopravvenienza aveva modificato l’assetto progettuale oggetto del parere impugnato e fatto venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sul motivo relativo alla carenza istruttoria e motivazionale, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per eccezionali motivi. Le spese della verificazione sono state poste a carico del ricorrente, poiché sia il Comitato sia il verificatore erano giunti alla medesima conclusione circa la scarsa qualità del calcestruzzo; l’importo è stato liquidato in euro 10.256,34.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso, o il motivo, quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 136/2004, conv. nella l. n. 186/2004
Disciplina l’accertamento della conformità alle NTC 2008 dei progetti di lavori pubblici approvati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore delle NTC 2008 e quella delle NTC 2018; il primo motivo fondato su tale disposizione era stato respinto con sentenza parziale.
art. 10, comma 7-bis, d.l. n. 76/2020, conv. nella l. n. 120/2020
Ha introdotto l’art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 136/2004, attribuendo ai Comitati Tecnici Amministrativi il compito di effettuare l’accertamento di conformità alle NTC 2008 nei casi previsti.
art. 105, comma 3, c.p.a.
Ha disciplinato la tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione, secondo quanto già accertato nel giudizio.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
È stato applicato per la liquidazione del compenso spettante al verificatore, determinato in euro 10.256,34.
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
maggiorazione “fino al doppio”
La maggiorazione non è stata riconosciuta perché l’incarico non è stato ritenuto di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica sostanziale del progetto oggetto del provvedimento impugnato può determinare la carenza dell’interesse attuale alla decisione sul motivo di ricorso riferito a quel progetto, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorrente dichiara di voler adeguare il progetto e l’amministrazione condivide una nuova proposta progettuale, l’interesse all’annullamento del precedente giudizio tecnico può venir meno se la nuova progettazione supera o sostituisce l’assetto tecnico contestato.
- Le spese di verificazione possono essere poste a carico della parte ricorrente anche in caso di compensazione delle spese di lite, quando l’accertamento tecnico confermi la correttezza sostanziale della valutazione espressa dall’amministrazione.
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